Settembre 2020
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Archivio di Settembre 2020

Approvato il Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020

Il Tesoriere Ing. Sandro Bortolotto durante la riunione dell’Assemblea ha illustrato nelle sue voci di dettaglio il bilancio consuntivo 2019 e di previsione 2020.

Il rigore e l’oculatezza con cui ha operato la compagine consiliare in carica, hanno permesso di recuperare il disavanzo degli scorsi esercizi, ottenendo addirittura delle economie che hanno rimpolpato le disponibilità dell’Ordine. Proprio grazie a tale virtuosa gestione, è stato possibile testimoniare la vicinanza dell’Ordine a tutti gli iscritti in questo periodo di difficoltà con una sensibile riduzione della quota di iscrizione, approvata all’unanimità dei partecipanti all’Assemblea, come pure è stato approvato l’intero bilancio consuntivo 2019. Stessa sorte per il bilancio di previsione 2020, a testimonianza della fiducia degli iscritti nei confronti del Consiglio e dei consiglieri tutti.

Domicilio digitale – comunicazione all’Ordine

Gentile Iscritta/ Iscritto,

a seguito della pubblicazione del cosiddetto “Decreto Semplificazione” (DL 185/2008 all’art. 16, co. 7), si rende necessario ricordare l’obbligo per TUTTI gli iscritti all’Albo di dotarsi di un domicilio digitale, che equivale a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e,  di comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza.
Pertanto:

  • Gli iscritti in possesso di casella PEC NON attivata tramite l’Ordine (dominio @ingpec.eu) dovranno comunicarla al proprio Ordine

 

  • Gli iscritti NON in possesso di casella PEC dovranno richiederne l’apertura. Potranno eventualmente usufruire della convenzione stipulata tra CNI ed Aruba per la fornitura di una casella PEC gratuita ed inviare l’apposito modulo di richiesta (allegatoalla mail segreteria@ordineingegnerirovigo.it. La segreteria provvederà ad inviare le credenziali per l’attivazione all’indirizzo mail.

La preghiamo di provvedere entro  il 31/10/2020

modulo richiesta attivazione PEC

Assemblea degli iscritti – link

Lunedì  28 Settembre 2020   – ore 17.00

L’Assemblea avrà luogo in videoconferenza

link per partecipare all’ ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCI 28-09-2020

https://global.gotomeeting.com/join/587805021

Per motivi organizzativi inviare e-mail a:   assemblea2020@ordineingegnerirovigo.it

DPCM del 7 settembre 2020, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.


In considerazione del permanere della situazione epidemiologica, è stato prolungato fino al 7 ottobre 2020 sia lo stato di emergenza sanitaria nazionale sia le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.

E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 222 del 7 settembre 2020) il DPCM del 7 settembre 2020, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove regole sono in vigore dall’8 settembre e, sostanzialmente, prorogano le misure dettate dal DPCM del 7 agosto 2020, salvo alcune novità.

Le misure del DPCM 7 settembre 2020

Nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale: oltre all’igiene delle mani, confermato anche l’obbligo di mascherina, il distanziamento sociale ed il divieto assembramenti.

Il DPCM 7 settembre conferma infatti:

  • l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e dove si crea assembramento, anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00, confermando quanto già disposto già dal decreto 7 agosto. Sono esonerati dall’osservanza dell’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che con loro interagiscono;
  • l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento in piazze, vie, slarghi e in generale luoghi aperti al pubblico dove la gente converge e si riunisce (volontariamente e non);
  • la chiusura per discoteche e stadi: rimane, quindi, in vigore l’ordinanza del ministro Speranza sulla chiusura delle discoteche; le partite di calcio continuano a disputarsi a porte chiuse senza pubblico.

Il testo del DPCM conferma, inoltre, le disposizioni che riguardano le norme per chi rientra da viaggi all’estero, recependo integralmente le prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute emanata ad agosto: chi rientra dall’estero dovrà sottoporsi a tampone obbligatorio se proviene da Paesi a rischio (Spagna, Malta, Grecia e Croazia).

E’, infine, previsto l’obbligo di quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria, nonché il divieto di ingresso in Italia per coloro che si trovano nei Paesi che sono stati inseriti nella black list.

Novità per le coppie internazionali

Una novità riguarda la possibilità per le coppie internazionali “con comprovata e stabile relazione affettiva” di ricongiungersi nel caso in cui uno dei due risieda in un Paese che non appartiene all’area Schengen.

Il nuovo DPCM permette, quindi, a chi risiede all’estero di poter tornare in Italia per ricongiungersi alla persona con cui ha una stabile relazione affettiva anche se non convivente.

Utilizzo mezzi pubblici con capienza fino all’80%

Per l’utilizzo di mezzi pubblici, dove è obbligatorio indossare la mascherina, è stato stabilito invece che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, ma solo se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria.

Gli scuolabus, in vista della riapertura delle scuole, potranno viaggiare pieni solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti e la mascherina sarà indossata da tutti i soggetti a bordo e per l’interno tragitto.

Riapertura confermata per scuole e università

Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state apportate diverse modifiche finalizzare a garantire la ripresa in totale sicurezza dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, secondo i rispettivi calendari.

Sostituito il comma 6, lettera r) all’articolo 1 del Dpcm 7 agosto:

ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21.

L’intera lettera s):

nelle Università le attività didattiche e curricolari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Allegati

Il nuovo decreto modifica alcuni allegati del Dpcm del 7 agosto, ossia:

  • l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico);
  • l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato);
  • l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero);

vengono inoltre aggiunti.

  • l’allegato 21 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia);
  • l’allegato 22 (Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nella aule universitarie).

Allegato 15: Linee guida per il trasporto pubblico

Le linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private.

Vengono, quindi, individuate le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Nuove regole anche per il trasporto locale: è stabilito che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria

Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico

Il documento contiene le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza, adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Allegato 21: Indicazioni operative per la gestione dei focolai nelle scuole

In previsione della prossima riapertura delle scuole (a settembre), il documento vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi di COVID-19 nelle aule universitarie

Il protocollo integra le linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari nelle università e specifica una linea di attività (gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie) che rientra nella cosiddetta “prevenzione secondaria” dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l’individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali.

Emergenza Covid-19 – Albo Fornitori Invitalia

Il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Covid-19, Dott. Domenico Arcuri, ha comunicato di volersi avvalere, per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, dell’Albo Fornitori della società in house Invitalia S.p.A..

Il Commissario ha inteso avvalersi dell’Albo Fornitori di Invitalia S.p.A., società in house, per le procedure di affidamento aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (progettazione, verifiche progettuali, coordinamento alla sicurezza, direzione dei lavori e collaudo) e lavori.

Gli Ingegneri possono iscriversi nell’ALBO FORNITORI di INVITALIA. L’iscrizione al predetto ALBO FORNITORI è sempre aperta e può avvenire in ogni momento seguendo la procedura accessibile al seguente link: https://gareappalti.invitalia.it/pleiade/paqina=albo&hmac=ed6f982a82e5ad9cc9394ab53fbc3d87

 

Tutte le informazioni utili all’iscrizione sono disponibili anche sul sito internet di Invitalia S.p.A., all’indirizzo https://vendor.i-faber.com/invitalia/login, che conduce anche al Manuale per

l’iscrizione,   al link:

https://vendor.i- faber.com/invitalia/resources/files/Albo fornitori e commissari Invitalia.zip

Tutti i professionisti sono comunque invitati a monitorare il sito https://gareappalti.invitalia.it per le procedure d’appalto bandite dal Commissario Straordinario.

 

Comunicato completo   Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario

 

E’ online l’aggiornamento del sito ecosismabonus.it in aiuto ai cittadini, alle imprese ed ai professionisti


IMPRESE E PROFESSIONI: BENE ACCELERAZIONE SU SUPERBONUS
Da oggi on line anche nuovo sito per informare i cittadini

Grazie ad Ance, Anaci, Federcostruzioni, ai Consigli nazionali di Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, alle società di ingegneria (Oice) ed all’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana da oggi è on line l’aggiornamento del sito ecosismabonus.it per aiutare i cittadini, le imprese ed i professionisti a utilizzare i nuovi incentivi

Completate le procedure per rendere operativo il nuovo strumento che consente di utilizzare la leva fiscale del 110% per interventi di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico.

Un traguardo visto con favore dalle associazioni imprenditoriali, gli Ordini professionali, le Società di ingegneria e l’Associazione ISI Ingegneria Sismica Italiana che concordano col metodo di lavoro utilizzato dal Governo per portare a termine le ultime fasi decisive per rendere operativo il superbonus in tempi rapidi.

Per contribuire alla diffusione e alla conoscenza dei nuovi strumenti le stesse sigle hanno proceduto, nella medesima ottica di collaborazione con le istituzioni, oggi all’aggiornamento del sito ecosismabonus.it, con tutte le ultime informazioni utili per accedere al superbonus.

Agevolazione prima casa: cosa succede se il contribuente rivende (quasi subito) l’immobile?

Con la risposta 223/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti circa i dubbi di un contribuente in merito all’agevolazione prima casa e l’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla sua vendita.

All’istante infatti era stato riconosciuto un credito d’imposta avendo rivenduto l’immobile (su cui aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa) entro un anno dall’acquisto.

I fatti

L’interpellante fa presente di aver acquistato, a dicembre 2018, una porzione pari al 50 % di un immobile abitativo, fruendo delle agevolazioni prima casa, con l’impegno di vendere, entro un anno dalla suddetta data di acquisto, l’immobile abitativo di cui era proprietaria per il 60 % , precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa.

Tale vendita è stata, quindi, effettuata in data 11 febbraio 2019.

L’istante fa presente che nell’atto di acquisto agevolato dell’abitazione le è stato riconosciuto un credito d’imposta del quale, però, non ha potuto fruire in sede di rogito notarile in quanto la suddetta compravendita era soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, l’istante ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi.

Quesito

L’interpellante chiede alle Entrate:

Cosa accade se un contribuente non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa, per parziale incapienza?

Può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte dovute per un secondo atto di compravendita?

Il contribuente chiede quindi al Fisco di poter utilizzare il credito d’imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all’atto di compravendita di un immobile per la villeggiatura.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia ricorda (attraverso la circolare 1° marzo 2001, n. 19/E ) che il contribuente può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione.

I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante.

E’ stato anche chiarito (circolare 24 aprile 2015, n. 17) che nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Pertanto, nelle ipotesi in cui vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzarlo secondo le altre modalità prescritte.

Nel caso in esame l’istante, non potendo utilizzare il credito d’imposta per l’atto di acquisto in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef.

Alla luce delle precedenti considerazioni l’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante può utilizzare il residuo del proprio credito d’imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

In conclusione: il beneficio inutilizzato potrà essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.

Tolleranze costruttive

Con la pubblicazione del dl semplificazioni sono state introdotte una serie di modifiche al dpr n. 380/2001 (testo unico edilizia) tra cui l’ampliamento del concetto di “tolleranze costruttive“. Il dl semplificazioni (dl 76/2020) infatti aggiunge al dpr 380/2001 il nuovo articolo 34 -bis (Tolleranze costruttive).

Ricordiamo che il decreto è entrato in vigore il 17 luglio ed entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge, nell’attesa di eventuali (e probabili) modifiche durante l’iter di conversione, le sue disposizioni sono pienamente operative.

Il nuovo art 34 bis del testo unico dell’edilizia

L’articolo 34 bis ricade nel Titolo IV “VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI” al capo II “sanzioni”: esso è suddiviso in tre commi.

Comma 1 – tolleranza del 2%

Il primo comma del nuovo articolo riporta:

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

In pratica viene confermata la tolleranza massima del 2%, di discordanza tra progetto e costruito, tra quanto riportato nel titolo abilitativo e quanto effettivamente realizzato (prima tale misure era inglobata nell’art.34).

La tolleranza del 2% riguarda:

  • altezze dei fabbricati;
  • distacchi e distanze tra fabbricati e tra fabbricati e strade;
  • cubature e volumetrie;
  • superfici coperte (e quindi scoperte);
  • “ogni altro para-metro delle singole unità immobiliari” quindi ad esempio SLP (superficie lorda di pavimento) e SNR (superficie non residenziale).

Quindi se ci si discosta da quanto previsto dal progetto (nella tolleranza massima del 2%) non si incorrerà a sanzioni.

Comma 2 – modifiche di lieve entità

Il comma 2 dell’art. 34 bis riporta:

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Il comma stabilisce che:

  • le irregolarità geometriche degli edifici di minima entità;
  • le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;
  • la diversa collocazione di impianti;
  • la diversa collocazione di opere interne;

eseguite durante i lavori, non comportano sanzioni e violazione delle norme a patto che:

  • siano eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali (dlgs n. 42/2004);
  • non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;
  • non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Comma 3 – la dichiarazione asseverata del tecnico

Il nuovo articolo del testo unico infine riporta al comma 3:

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

In pratica il tecnico che durante i lavori accerta la presenza di “lievi irregolarità” e “difformità nei limiti del 2%” dovrebbe comunicarli al Comune con apposita dichiarazione asseverata.

 

Ricordiamo che queste sono alcune delle novità contenute nel decreto: durante l’iter di conversione in legge molto probabilmente verranno apportate ulteriori modifiche al decreto, e quindi al testo unico.

Qualora queste modifiche dovrebbero essere confermate, visto che alcuni aspetti risultano aperti a diverse interpretazioni (basti pensare ai molteplici dubbi che solleva il comma 3), siamo certi che la giurisprudenza in materia edilizia si arricchirà ulteriormente.

Fotovoltaico: per impianti inferiori a 800 W basta la comunicazione unica

ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) si adegua a tale esigenza con la delibera 315/2020/R/eel che interviene a semplificare le procedure di installazione previste dal Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) riguardanti impianti fotovoltaici con produzione inferiore a 800 W, da installare presso punti di connessione in cui è già attivo un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo con potenza disponibile non inferiore alla potenza dell’impianto di produzione da connettere.

Il provvedimento comprende anche quegli impianti di produzione cosiddetti Plug & Play” (letteralmente “collega e usa”) con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W (realizzati secondo la Norma CEI-21) completi e pronti alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all’interno dell’impianto elettrico dell’unità di consumo.

No al contratto di dispacciamento, basta una comunicazione unica al distributore

Nel dettaglio, la delibera 315/2020/R/eel stabilisce che per l’installazione di un impianto di produzione inferiore a 800 W occorra:

  • un punto di connessione in cui sia già attivo un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo con potenza disponibile non inferiore alla potenza dell’impianto di produzione da connettere;
  • richiesta di attivazione tramite una comunicazione unica (con modulo definito dalla stessa Autorità) che deve essere presentata all’impresa distributrice nella cui rete insiste il punto di connessione già esistente (inviando esclusivamente il modulo di cui all’Allegato 1 del TICA) e che a tal fine non deve essere versato alcun corrispettivo.

ARERA specifica che l’invio della comunicazione unica all’impresa distributrice competente costituisce titolo abilitante per la connessione e l’attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W e che, quindi, nessuna altra attività debba essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi.

Semplificazioni e limitazioni della comunicazione unica

Nel documento viene specificato che la richiesta di connessione attraverso comunicazione unica per impianti di potenza inferiore a 800 W, comporta le seguenti semplificazioni e limitazioni nella realizzazione e nell’esercizio della connessione:

  • gli eventuali lavori svolti dall’impresa distributrice ai fini della connessione siano sempre classificati come “lavori semplici” ai sensi del TICA;
  • non occorre sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento considerate le dimensioni ridotte e l’utilizzo sostanzialmente diretto all’autoconsumo e le eventuali trascurabili immissioni nella rete nazionale;
  • si può immettere in rete l’energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque complessivamente non oltre gli 800 W;
  • rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete;
  • tutti gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, a seguito del ricevimento della Comunicazione Unica, sono censiti dalle imprese distributrici nei propri portali informatici, nonché nel sistema GAUDI’ (Gestione Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione).

Convocazione Assemblea degli iscritti

Verbale Assemblea 8 maggio 2019-privacy

bilancio Consuntivo 2019-prev 2020 quota ridotta

La convocazione dell’Assemblea è pubblicata su un quotidiano locale il giorno 12 e 15 Settembre 2020

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