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Quesiti

OGGETTO: richiesta di chiarimenti in merito alle categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso di cui all’Allegato B della D.G.R. 28 novembre 2003, n. 3645 – Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità.


La D.G.R. del Veneto n. 3645 del 28 novembre 2003 (pubblicata sul B.U.R. n. 6 del 13 gennaio 2004) ha approvato gli allegati riguardanti gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali da sottoporre a verifica sismica, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 dell’O.P.C.M. 3274/2003, nelle zone classificate sismiche nel territorio regionale del Veneto. Nell’Allegato A della citata deliberazione sono elencati gli edifici e le opere infrastrutturali con destinazione d’uso di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, mentre nell’Allegato B sono elencati gli edifici e le opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Per individuare, inoltre, gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto n. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. bisogna fare riferimento, oltre che al D.P.C.M. 3685/2003, anche ai suddetti elenchi.
Il citato Allegato B elenca tra gli EDIFICI RILEVANTI, al punto 9, le “Industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate”.
Tutto ciò premesso, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede di chiarire e definire cosa si intende per “personale impiegato” citato al punto 9 dell’Allegato B
della D.G.R. 3645/2003. Nello specifico, si chiede se si debba fare riferimento alle unità (dirigenti, impiegati, operai, ecc.) complessivamente inquadrate nell’edificio, indipendentemente dalla loro effettiva presenza e dai turni del personale o, invece, si debba fare riferimento alle massime unità contemporaneamente presenti nell’edificio, ad esempio in un turno lavorativo.
2) Se nel conteggio delle suddette unità bisogna considerare solo il personale alle dirette dipendenze dell’industria o se, invece, bisogna considerare anche eventuali lavoratori interinali e/o occasionali comunque inquadrati e/o presenti.
Si chiede conferma che il conteggio delle unità (personale impiegato) deve essere riferito al singolo edificio, ossia alla sede legale, alla sede operativa, allo stabilimento di produzione, ecc. e non alla totalità delle unità presenti in tutti gli edifici della medesima industria.

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QUESITO: Il quesito è riferito ai nuovi criteri abilitativi  previsti dal decreto per i docenti dei corsi di formazione antincendio; in particolare i primi 2 comma dell’art 6 del decreto prevedono che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio siano abilitati ad effettuare le docenze  se  in possesso dei requisiti di seguito indicati:

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un  corso  di  formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalita’  definite  nell’allegato  V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) essere iscritti negli elenchi del  Ministero  dell’interno  dicui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un  corso  di  formazione per docenti di cui al comma 5,  lettera  b)  del  presente  articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche’   dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Negli ultimi anni io ho effettuato docenza in materia antincendio, sia per la parte teorica che per la parte pratica, presso molte utilities …, anche su incarico di un importante ente bilaterale e paritetico  avente sede a Roma; ad una prima lettura del Decreto ritenevo di essere in possesso dei requisiti di formatore, avendo sostenuto alla data di entrata in vigore del decreto, come previsto dalla lettera a)  più di 90 ore di docenza tra parte teorica e parte pratica; la settimana scorsa, riesaminando il decreto, mi sono sorti dei dubbi interpretativi circa il fatto che la lettera a)  possa prevedere il possesso di almeno 90 ore di docenza teorica più almeno 90 ore di docenza pratica; il dubbio deriva dal fatto che i successivi comma  dell’art. 6 prevedono tale requisito separatamente per  chi voglia fare il docente solo della parte teorica o solo della parte pratica.

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