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Archivio di Agosto 2020

Il bonus Inarcassa di 1000 euro -domande entro il 14 settembre 2020

Con la pubblicazione il 14 agosto 2020 del decreto agosto sono state definite le modalità di attribuzione dell’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse.

Sono sostanzialmente così confermati i requisiti previsti dal decreto Interministeriale del 29 maggio 2020 che regolamentava l’erogazione, sia del bonus di aprile, sia del bonus di maggio.

I bonus Inarcassa
Il bonus per gli iscritti alle casse previdenziali private, tra cui Inarcassa, è stato introdotto dal “dl CuraItalia” come ristoro parziale dei danni subiti dai liberi professionisti a seguito del lock down,

Gli iscritti che hanno l’esigenza di modificare le coordinate di accredito trasmesse in precedenza, o coloro che non intendono beneficiare del bonus di maggio per qualunque motivo, devono darne tempestiva comunicazione a Inarcassa via PEC.

I professionisti iscritti che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda, per il mese di maggio, tramite Inarcassa On line, entro il 14 settembre 2020.

Possono accedere all’indennità del mese di maggio tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore o uguale alla data del 23 febbraio 2020, oppure che siano stati cancellati tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.

Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è anteriore o uguale al 23 febbraio 2020.

Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).

Le modalità di presentazione della domanda per le indennità Inarcassa
L’istanza deve essere presentata, corredata da copia del documento di identità, secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e corredata da una dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del dpr 445/2000, dove si autocertifica:

di essere un libero professionista non titolare di pensione né di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
di non aver percepito o percepire le indennità non cumulabili con la presente (artt. 19-20-21-22-27-28-29-30-38 e 96 del DL 18/2020), il Reddito di emergenza o le indennità ex artt. 84, 85 e 98 del DL Rilancio;
di non essere iscritto ad altro ente previdenziale obbligatorio;
di aver conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art.1 comma 2 lettere a) e b) del DM 28 marzo 2020;
di aver chiuso la partita IVA nel periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020 oppure di aver subito la riduzione del reddito del 33% o più come sopra descritto.

Recenti novità in materia di sicurezza antincendio

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 10 luglio 2020, recante: Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Si tratta di una nuova RTV che costituirà il capitolo V.10 del Codice (DM 03/08/2015 e s.m.i.); entrerà in vigore il 21 agosto 2020.
Si segnala inoltre la pubblicazione, da parte della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica dei VVF, di due circolari di chiarimento.
Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione delle note regole tecniche:
1. DCPREV 9833 del 22/07/2020 contenente chiarimenti sul: DM 10/03/2020

– Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti

nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
2. DCPREV 9962 del 24/07/2020: DM 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo S.2

– Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e
indirizzi applicativi.
In particolare, la seconda circolare trae spunto da una richiesta di chiarimenti inoltrata al Corpo dal CNI per definire in dettaglio i limiti di adozione delle soluzioni alternative per la resistenza al fuoco delle strutture (capitolo S.2 del Codice); si specificano in dettaglio i seguenti aspetti:
– criteri di utilizzo delle curve d’incendio naturali nelle analisi di resistenza di elementi strutturali non protetti: necessario tener conto delle sollecitazioni indirette e analizzare l’intera struttura;
– impossibilità di utilizzo delle curve d’incendio naturali nelle analisi di resistenza di elementi strutturali con protettivi;
– la durata degli incendi naturali non è in relazione con la classe di resistenza al fuoco;
– per le verifiche strutturali a caldo è sempre necessario eseguire l’analisi termostrutturale, non basta l’analisi termo-fluidodinamica;
– per i sistemi e impianti a disponibilità superiore è necessario sviluppare una valutazione del rischio incendio sia specifica che complessiva;
– nella verifica di collasso implosivo strutturale è necessario analizzare lo stato di sollecitazione e deformazione a caldo dell’intera struttura e non solo di singoli elementi (ridistribuzione delle sollecitazioni, effetti del secondo ordine, grandi spostamenti, ecc.);
– negli incendi localizzati è necessario tener conto dell’eventuale concentrazione dei carichi d’incendio.

I chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco intervengono in un ambito specifico della disciplina della sicurezza antincendio (fire safety engineering) che ha recentemente riscontrato progettazioni e pubblicazioni contenenti approssimazioni e forzature che meritavano una rettifica.
Il CNI, di concerto con i VVF, si sta impegnando per arginare queste tendenze che rischiano di screditare le potenzialità della fire safety engineering a supporto delle soluzioni alternative del Codice.

Allegati:
DM 10 luglio 2020: Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DCPREV n.9833 del 22/07/2020: DM 10/03/2020 – Disposizioni di prevenzione incendi per
gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi.
DCPREV n.9962 del 24/07/2020: DM 03/08/2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 –
Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi
applicativi.

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