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Agevolazione prima casa: cosa succede se il contribuente rivende (quasi subito) l’immobile?

Con la risposta 223/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti circa i dubbi di un contribuente in merito all’agevolazione prima casa e l’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla sua vendita.

All’istante infatti era stato riconosciuto un credito d’imposta avendo rivenduto l’immobile (su cui aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa) entro un anno dall’acquisto.

I fatti

L’interpellante fa presente di aver acquistato, a dicembre 2018, una porzione pari al 50 % di un immobile abitativo, fruendo delle agevolazioni prima casa, con l’impegno di vendere, entro un anno dalla suddetta data di acquisto, l’immobile abitativo di cui era proprietaria per il 60 % , precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa.

Tale vendita è stata, quindi, effettuata in data 11 febbraio 2019.

L’istante fa presente che nell’atto di acquisto agevolato dell’abitazione le è stato riconosciuto un credito d’imposta del quale, però, non ha potuto fruire in sede di rogito notarile in quanto la suddetta compravendita era soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, l’istante ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi.

Quesito

L’interpellante chiede alle Entrate:

Cosa accade se un contribuente non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa, per parziale incapienza?

Può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte dovute per un secondo atto di compravendita?

Il contribuente chiede quindi al Fisco di poter utilizzare il credito d’imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all’atto di compravendita di un immobile per la villeggiatura.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia ricorda (attraverso la circolare 1° marzo 2001, n. 19/E ) che il contribuente può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione.

I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante.

E’ stato anche chiarito (circolare 24 aprile 2015, n. 17) che nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Pertanto, nelle ipotesi in cui vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzarlo secondo le altre modalità prescritte.

Nel caso in esame l’istante, non potendo utilizzare il credito d’imposta per l’atto di acquisto in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef.

Alla luce delle precedenti considerazioni l’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante può utilizzare il residuo del proprio credito d’imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

In conclusione: il beneficio inutilizzato potrà essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.

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