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Archive del 6 Giugno 2018

Decisioni del Consiglio del 15 Febbraio 2018

Delibere 15 Febbraio 2018

Non sono pubblicate le delibere che riportano dati sensibili

Servizi di ingegneria e costruzioni e studi di settore 2017: ok al regime premiale

Dalle Entrate il provvedimento che individua gli studi di settore ammessi al regime premiale 2017. I requisiti di accesso e i benefici

Con il provvedimento del 1° giugno 2018, n. 110050, l’Agenzia delle Entrate individua gli studi di settore ammessi al regime premiale 2017 (allegato 1).

Regime premiale

Si tratta della disciplina, introdotta dal dl 201/2011, che prevede una serie di benefici per chi risulta in linea con le risultanze degli studi stessi, sia per ricavi o compensi sia in relazione a specifici indicatori di coerenza e normalità.

Per il periodo d’imposta 2017 sono stati confermati gli stessi studi di settore già ammessi al regime premiale per il periodo d’imposta 2016; pertanto, i criteri e le regole utilizzate per selezionare gli studi ammessi sono gli stessi degli anni precedenti.

Anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017, tra cui:
•WG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
WG53U – Servizi linguistici e organizza
•WG69U – Costruzioni
•WG75U – Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
•WK23U – Servizi di ingegneria integrata (per l’attività di impresa)

Provvedimento 110050/2018

Con il provvedimento in esame, le Entrate chiariscono i seguenti punti.

Soggetti ammessi al regime di favore

Al regime premiale possono accedere i contribuenti che:
•dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore
•hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati
•risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili

Tipologie di indicatori

Gli indicatori di coerenza economica rilevanti ai fini del regime premiale (allegato 2) sono distinti in base alle seguenti tipologie:
•efficienza e produttività del fattore lavoro
•efficienza e produttività del fattore capitale
•efficienza di gestione delle scorte
•redditività
•struttura

Per l’accesso al regime premiale gli studi dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno 4 delle tipologie di indicatori di coerenza economica; in alternativa, ad almeno 3 delle tipologie, se contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

I benefici

Di seguito i benefici cui possono accedere i contribuenti ammessi al regime premiale:
•esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi
•riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
•possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto)

Il provvedimento ricorda, infine, che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale; a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, è prevista l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Il giornale dei lavori, cos’è e come si compila

Il giornale dei lavori, cos’è e come si compila

Il giornale dei lavori, cos’è e come si compila con le nuove regole: modalità operative, esempi e piattaforma elettronica secondo le linee guida sul direttore dei lavori – dm 49/2018

Il giornale dei lavori rappresenta il documento contabile con cui monitorare passo passo l’andamento tecnico ed economico di un’opera.

Durante l’esecuzione dell’appalto il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo contabile amministrativo. Egli provvede al controllo costante di tutte le lavorazioni eseguite mediante la redazione degli atti contabili.

Come ribadito anche dal nuovo decreto sulla direzione dei lavori – dm 49/2018 -, il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

A tal fine provvede a:
•classificare e misurare le lavorazioni eseguite
•trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità al fine di definire il progredire della spesa.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.

Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
•rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
•controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

I documenti contabili e il giornale dei lavori

La contabilità dei lavori è l’insieme degli atti tecnico-amministrativi effettuati dall’ufficio di direzione dei lavori, aventi ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa.

Gli atti contabili sono i seguenti:
•giornale dei lavori
•libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
•registro di contabilità e relativo sommario
•stato di avanzamento dei lavori (SAL)
•certificato di pagamento (emesso dal RUP)
•conto finale dei lavori

Il giornale dei lavori secondo il dm 49/2018

Il giornale dei lavori è il documento in cui viene trascritto tutto ciò che accade in cantiere. L’art. 14 del dm 49/2018 disciplina in maniera compiuta gli elementi da annotare quotidianamente sul giornale dei lavori, ossia:
1.l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2.la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3.l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
4.l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5.l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6.le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
7.le relazioni indirizzate al RUP;
8.i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9.le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10.le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

Ne discende quindi che lo strumento del giornale dei lavori debba riportare la “vita del cantiere” giorno per giorno e diventi effettivamente un documento nel quale entrino a far parte tutte le figure coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’opera. Le modalità di mantenimento, le responsabilità ed i contenuti di questo elaborato sono fondamentali per una piena conoscenza dell’esecuzione dell’opera, sia per lo stesso direttore dei lavori che per la stazione appaltante.

Il direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo data e firma.

Il giornale dei lavori e la piattaforma elettronica aperta

Il giornale dei lavori, a seguito delle nuove regole, riveste un ruolo fondamentale per il controllo amministrativo contabile.

Diventa importantissimo il costante aggiornamento del giornale dei lavori, tenendo traccia di tutto ciò che accade. Il direttore dei lavori deve accertare e registrare i fatti producenti spesa, affinché possa sempre:
•rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato dai documenti di gara e dal contratto, al fine di consentire l’emissione dei certificati di pagamento degli acconti da parte del RUP
•controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate
•promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi

La stessa norma prevede l’utilizzo obbligatorio, da parte delle stazioni appaltanti, di applicazioni software che consentano l’interscambio di dati, in modo da ottimizzare i flussi informativi tra gli attori dell’appalto (direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Rup, collaudatori, impresa, ecc…).

Entrando nello specifico, il dm 49/2018 prevede all’art. 15 comma 1 che:

la contabilità dei lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’obiettivo della nuova norma è proprio quello di favorire l’adozione di infrastrutture elettroniche aperte, operanti con formati standard, che consentano ai protagonisti dell’appalto di documentare l’andamento dell’esecuzione dell’opera, mediante una piattaforma in grado di garantire
1.autenticità
2.sicurezza dei dati inseriti
3.provenienza degli stessi dai soggetti competenti

Esempio di giornale dei lavori

Il giornale dei lavori deve contenere indicazioni su:
•attività svolte
•risorse impiegate;
•l’attrezzatura;
•l’elenco delle provviste;
•circostanze e avvenimenti che possono influire sui lavori (condizioni meteo, ecc.);
•disposizioni di servizio e ordini di servizio del RUP;
•ordini di servizio del direttore dei lavori;
•annotazioni delle relazioni indirizzate al RUP;
•processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
•contestazioni, sospensioni e riprese dei lavori;
•varianti
•eventuale documentazione fotografica

Equo compenso, decreto parametri e contratti PA: i chiarimenti del CNI

Contratti pubblici: c’è equo compenso se i corrispettivi a base di gara sono determinati secondo il decreto parametri (dm 17 giugno 2016)

Il CNI ha elaborato un documento che esamina i contenuti delle disposizioni in merito all’equo compenso, decreto parametri e, nel dettaglio, i contratti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, il documento fa il punto della situazione su:
•ambito di applicazione della disciplina normativa in tema di equo compenso
•estensione a tutte le professioni del principio dell’equo compenso
•estensione del principio dell’equo compenso ai contratti negoziati dalla PA

Equo compenso, il quadro normativo

L’equo compenso è stato introdotto dal “decreto fiscale” (legge 172/2017), estendendo a tutte le professioni (ordinistiche e non) ed alla PA le disposizioni contenute nella legge 247/2012 (ordinamento professionale dell’avvocato); a “subirle” sono invece le Pubbliche Amministrazioni, le imprese assicurative e bancarie e gli operatori economici non riconducibili alla categoria delle micro imprese e delle piccole e medie imprese (Pmi).

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha poi rafforzato il concetto dell’equo compenso, stabilendo che deve essere conforme al decreto parametri (dm 17 giugno 2016); viene, quindi, sostituita la formulazione introdotta dal decreto fiscale (legge 172/2017) in base al quale il compenso, per essere equo, avrebbe dovuto essere determinato tenuto conto dei parametri. La legge, inoltre, considera “vessatori” tutti i contratti che si discostano da questo principio per la determinazione dei compensi dei professionisti ed elimina la possibilità che le parti si accordino su clausole potenzialmente vessatorie.

Equo compenso nei contratti pubblici

Nel documento in esame il CNI ha chiarito che, in base al decreto fiscale, la PA deve garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione degli incarichi conferiti.

Il richiamo al principio dell’equo compenso assume un ruolo particolarmente importante nei contratti pubblici, dove la concorrenza si materializza anche attraverso la pratica del ribasso sul prezzo posto a base d’asta.
Secondo il CNI, c’è equo compenso se i corrispettivi a base di gara sono determinati ai sensi del decreto parametri (dm del 17 giugno 2016) che, da una parte attua il Codice Appalti (dlgs 50/2016) e dall’altra rinnova e ripropone i contenuti del dm 143/2013, approvato dopo l’abolizione delle tariffe minime con la Riforma delle professioni (dl 1/2012).

In particolare precisa che:

nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al richiamato “principio” dell’equo compenso, è certamente l’applicazione del DM 17/06/2016 (cd. Decreto Parametri BIS) che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d’asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche. L’equilibrio contrattuale dovrà essere, poi, ricercato di volta in volta sulla base delle peculiarità del caso specifico ed alla luce del confronto competitivo; fermo restando (appare quasi superfluo sottolinearlo) l’intrinseca contraddittorietà, con il principio di equità del corrispettivo, dei casi in cui le offerte siano oggettivamente non eque rispetto alla complessità della prestazione, siano meramente simboliche oppure, infine, sia disposta l’erogazione a titolo gratuito della prestazione (principale ovvero accessoria).

In definitiva, nei contratti pubblici è fondamentale parlare di principio dell’equo compenso (ottenuto applicando il dm 17 giugno 2016) e non di disposizioni sull’equo compenso (legge 247/2012, che regola i compensi nelle prestazioni tra privati).

Anche in caso di contenzioso, conclude il CNI, per verificare l’equità del compenso, il Tribunale dovrà confrontare la difformità o meno del corrispettivo rispetto ai parametri del decreto paramentri.

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