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Proroga aggiornamento prevenzione incendi

Con la circolare CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) n. 779/XIX Sess./2021 viene resa nota a tutti i tecnici antincendio la proroga relativa all’aggiornamento professionale obbligatorio.

Viene quindi confermato che i termini di differimento delle scadenze amministrative richiamate dal dl 105/2021 (che contiene la proroga dello stato d’emergenza al 31 dicembre 2021) si estendono anche alle scadenze previste dal dm 5 agosto 2011 e, quindi, all’aggiornamento dei professionisti antincendio.

La nota CNI

La circolare CNI sottolinea come con la proroga dello stato d’emergenza:

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

Conseguentemente, la durata del quinquennio di riferimento relativa all’aggiornamento professionale obbligatorio in materia di antincendio in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, viene estesa almeno fino al 31 marzo 2022, fatto salvo il protrarsi della durata dell’emergenza.

Non potranno, quindi, beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.

 

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