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Newsletter Bonus fiscali – Studio Legale BM&A

Decreto Sostegni ter: stop alle catene di cessioni per i crediti d’imposta da bonus edilizi. D’ora in poi si potrà effettuare un’unica cessione.

l 27 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni ter (D.l. n. 4 del 27.01.2022), il quale all’art. 28 introduce un’importante novità con riferimento alla cessione dei crediti d’imposta prevista per i bonus edilizi, la quale d’ora in poi potrà essere effettuata solo una volta.

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Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sullo stato avanzamento lavori (SAL)

Nella risposta n. 53 del 27 gennaio 2022 l’AdE ha invece chiarito alcuni dubbi circa la determinazione del SAL minimo del 30% per i soggetti che intendono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per la cessione del credito o per il c.d. sconto in fattura.

Visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese per tutti i bonus fiscali all’edilizia diversi dal Superbonus in caso di esercizio dell’opzione: gli obbligati e gli esentati

Come noto, con il Decreto Controlli (D.L 11 novembre 2021, n. 157) l’obbligo di conseguire il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese è stato esteso a tutti i contribuenti che intendano fruire delle agevolazioni fiscali all’edilizia “minori” mediante la cessione del credito o l’applicazione di uno sconto sul corrispettivo dovuto.
L’obbligo previsto dal comma 1-ter dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 si applica alle comunicazioni dell’opzione all’Agenzia delle Entrate successive alla data della sua entrata in vigore, risalente al 12 novembre 2021.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fatta eccezione per il Superbonus, sono esentati dall’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione i contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021 (i.e. 12 novembre 2021), anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate.

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Per il Sismabonus acquisti al 110%, la data ultima per il rogito e il pagamento del prezzo della casa antisismica resta il 30 giugno 2022

Con la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), il Superbonus 110% è stato prorogato secondo un calendario differenziato che dipende sia dalla natura dei beneficiari e che dalla tipologia degli edifici.
Tuttavia, la scadenza prevista per il Sismabonus acquisti al 110% è rimasta invariata.

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Superbonus: le nuove scadenze introdotte con la legge di bilancio 2022

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2022, L. n. 234 del 30 dicembre 2021, cambia definitivamente il calendario delle scadenze per l’accesso alla maxi-detrazione fiscale del Superbonus.
Ecco i nuovi termini per fruire delle agevolazioni.

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L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire le regole di intestazione dei documenti di spesa in caso di condominio minimo e apre al cumulo fra Super-Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni

Con l’istanza di interpello, il “condòmino incaricato” chiedeva all’Agenzia delle Entrate se trattandosi di condominio minimo i pagamenti potessero essere effettuati da ciascun condòmino direttamente al fornitore per la propria quota, indicando il proprio codice fiscale ed eventualmente richiedendo il rilascio di fattura intestata al singolo condòmino, oppure dovessero obbligatoriamente essere effettuati dal condòmino incaricato e, per l’effetto, intestatario delle fatture dei fornitori.

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Verso l’obbligo della riqualificazione energetica degli edifici esistenti dal 2027

Il prossimo 14 dicembre verrà resa pubblica una proposta della Commissione europea sulla prestazione energetica nell’edilizia di cui già circola una bozza.

Le disposizioni più recenti risalgono alla cd. Energy Performance of Building Directive III (EPBD III), la Direttiva (UE) n. 2018/844 del 30 maggio 2018 che ha modificato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La nuova proposta si inserisce nella più ampia Strategia europea del Green Deal che comprende una serie di iniziative dirette a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici, specie quelli residenziali e quelli pubblici, ai fini della riduzione delle emissioni di CO2, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità della vita ma anche di una maggiore crescita e occupazione. 

I dati attestano che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra.

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di realizzare un’Unione Europea a impatto climatico zero entro il 2050 diventa urgente programmare una transizione ecologica degli edifici esistenti, in aggiunta alla revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, a partire dal 1° gennaio 2030 essi dovranno essere a 0 emissioni. 

Per gli edifici di proprietà o posseduti dalle pubbliche amministrazioni, l’obiettivo è anticipato al 1° gennaio 2027.

Quanto agli edifici esistenti, essi dovranno soddisfare gli standards minimi che saranno fissati dal Piano di riqualificazione edilizia nazionale con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di trasformare l’intero patrimonio edilizio esistente ad emissioni 0 entro il 2050.

Secondo la Commissione europea, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli edifici esistenti dovranno essere conformi ai requisiti prestazionali minimi

In particolare, gli Stati membri dovranno assicurare che gli edifici e le unità immobiliari che saranno vendute o affittate ad un nuovo conduttore, con l’eccezione delle unità condominiali, dovranno raggiungere 

  • almeno la classe energetica E, se la vendita o l’affitto sono conclusi dopo il 1° gennaio 2027;
  • almeno la classe energetica D, se la vendita o l’affitto sono conclusi dopo il 1° gennaio 2030;
  • almeno la classe energetica C, se la vendita o l’affitto sono conclusi dopo il 1° gennaio 2033;

Qualora alla data della compravendita l’immobile non soddisfi i requisiti prestazionali minimi sopra indicati, il compratore potrà acquistarlo alla condizione che si impegni a rendere l’edificio conforme agli standards richiesti entro 3 anni dall’acquisto.

Per quanto riguarda i condominii (si utilizza l’espressione di edifici con più appartamenti), è richiesto che tali edifici raggiungano 

  • almeno la classe energetica E dopo il 1° gennaio 2030;
  • almeno la classe energetica D dopo il 1° gennaio 2035;
  • almeno la classe energetica C dopo il 1° gennaio 2040.

Nella bozza di proposta è previsto che i legislatori nazionali possano escludere dall’obbligo di rispettare i requisiti minimi obbligatori gli edifici di interesse storico, artistico o paesaggistico nella misura in cui gli interventi di riqualificazione energetica sarebbero in contrasto con la salvaguardia delle loro caratteristiche, gli edifici di culto e religiosi, gli edifici con una superficie inferiore a 50 m2, gli edifici residenziali utilizzati per un periodo inferiore a 4 mesi all’anno o comunque per un periodo ridotto e che determinano un consumo di energia inferiore al 25% di quello annuale presunto, nonché gli edifici rurali non residenziali, i siti industriali e le fabbriche aventi una bassa domanda di energia, ecc.

In attesa di poter leggere il testo ufficiale della proposta di direttiva e di seguire l’iter legislativo che seguirà in seno al Parlamento Europeo e al Consiglio, una cosa è certa: gli interventi di riqualificazione energetica non saranno più un optional.

Conviene pertanto affrettarsi e sfruttare gli incentivi fiscali a disposizione, dall’Ecobonus ordinario (dal 50% all’85%) che si estende agli edifici di tutte le categorie catastali e di cui possono beneficiare tutti i contribuenti che dispongono di un titolo idoneo (sia soggetti IRPEF che IRES), al Super-Ecobonus 110% che interessa le persone fisiche e i condominii in relazione ad interventi su edifici e unità immobiliari residenziali ma anche altri soggetti (come le ONLUS, OdV, le APS) su edifici di qualsiasi categoria catastale, gli IACP sugli immobili adibiti all’edilizia residenziale pubblica, le cooperative di abitazione a  proprietà indivisa ecc.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 157 del 2021 c.d. Decreto anti-frodi.

Con la circolare 16/E del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle novità previste dal d.l. n.157/2021, c.d. “Decreto anti-frodi”, entrato in vigore dal 12 novembre 2021.
Tale decreto, come noto, ha introdotto nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri Bonus diversi dal Superbonus.
Si rammenta che anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, l’art. 119, comma 13, del Decreto rilancio già prevedeva l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa.

La circolare 16/E analizza dunque le novità introdotte sia con riferimento al Superbonus che agli altri Bonus diversi da questo.

Superbonus

Con riferimento al Superbonus l’articolo 1, comma 1, lett. a), del Decreto anti-frodi ha previsto un’estensione dell’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.
Ha inoltre rinviato ad un ulteriore decreto ministeriale (del Ministro della transizione ecologica) l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui è necessario fare riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute per gli interventi rientranti nella predetta agevolazione.

Visto di conformità – Superbonus

L’obbligo del visto di conformità viene esteso dunque anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
Tale obbligo è escluso nelle ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Viene inoltre precisato che il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto non è necessario nei casi in cui venga richiesto sull’intera dichiarazione dei redditi, in tal caso viene “assorbito” e sarà quindi valido anche ai fini dell’utilizzo in detrazione del Superbonus.

Utile precisazione riguarda poi la detraibilità. Infatti, l’Agenzia precisa che, dal combinato disposto dell’art. 1, co. 1, lett. a), n.1 del Decreto anti-frodi e dell’art. 119, co. 15, sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Con riferimento all’ambito di applicazione temporale, il Decreto trova applicazione, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, in applicazione al criterio di cassa (secondo cui il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che da diritto alla detrazione). Stante ciò l’Agenzia precisa che il visto di conformità non è previsto per le spese relative all’anno 2020, indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. L’obbligo non sussiste neanche nel caso di dichiarazione dei redditi integrativa ad una precedente tale data.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali invece, cui si applica il differente criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Asseverazione – Superbonus

L’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del Decreto anti-frode ha modificato il comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio il quale prevedeva che l’asseverazione per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus, dovesse tenere conto dei prezziari successivamente individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 e, nelle more, dei prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Con l’introduzione del decreto anti-frodi, per stabilire la congruità delle spese, occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica. L’agenzia ritiene che, nelle more dell’adozione di tale Decreto si debba continuare a fare riferimento al d.m. del 6 agosto 2020 del ministro dello sviluppo economico recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus» che, nell’allegato A al punto 13.1 determina alcuni criteri da adottare per l’attestazione del costo massimo per tipologia di intervento.

Cessione delle rate residue non fruite

Poiché l’obbligo di asseverazione, così come quello di apposizione del visto di conformità era già previsto dal Decreto rilancio, resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito in riferimento alle rate residue non fruite. Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, relativa all’anno 2020, la prima rata di spese e intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Bonus diversi dal SuperbonusCome anticipato il Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione per la congruità delle spese anche ai Bonus diversi dal Superbonus, qualora il beneficiario opti per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Il visto non è invece necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiederlo sull’intera dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
Per contro l’attestazione della congruità delle spese prevista nel caso di adempimento di riqualificazione energetica è necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione in quanto questa è già contenuto nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Visto di conformità – altri Bonus

Il Decreto anti-frodi oltre ad aver previsto la predetta estensione del visto di conformità ai bonus diversi dal Superbonus per i quali viene esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, prevede che tale visto possa essere rilasciato dagli stessi soggetti individuati in tema di Superbonus e che, in caso di visto di conformità infedele, siano applicabili, le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 241 del 1997.

Asseverazione – altri Bonus

Ai fini dell’asseverazione per l’attestazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a), dell’articolo 119 del Decreto rilancio, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui sopra, fermo restando che, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’Agenzia ritiene, inoltre, che l’attestazione della congruità della spesa possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.

Infine, chiarisce che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori (SAL) o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina -a differenza di quella prevista per il Superbonus- non richiede tali adempimenti.
Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, dei lavori previsti, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Gli obblighi introdotti dal Decreto anti-frodi si applicano alle comunicazioni trasmessi all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.
Come già illustrato nelle FAQ del 22 novembre 2021, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento fatto dai contribuenti prima dell’entrata in vigore delle modifiche e, pertanto, non sussistente il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese per quei contribuenti che abbiano assolto il pagamento delle fatture anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi ma che non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Va da sé che quindi, per quanto riguarda le opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, non sono richiesti l’apposizione del visto e l’asseverazione. I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti anche dopo tale data, fatta salva la procedura di controllo preventivo e possibile sospensione da parte dell’Agenzia, introdotta con il Decreto anti-frodi.

L’obbligo di apposizione del visto e di asseverazione delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito che riguardano rate residue non ancora fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si perfezioni però a decorrere dal 12 novembre 2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti: il rafforzamento dei controlli preventivi

L’art. 2 del Decreto anti-frodi ha inserito nel Decreto rilancio, con funzione di presidio preventivo, l’art. 122-bis rubricato «Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi». Ai sensi del comma 1 di tale articolo, l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni gli effetti di tali comunicazioni.
Il comma 2 prevede che, se all’esito del controllo effettuato nei trenta giorni vengono rilevati dei rischi, la comunicazione di considera non effettuata e l’esito è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se tali rischi invece non vengono confermati, oppure risulta decorso il periodo di sospensione senza che questi vengano confermati, la comunicazione produce gli effetti normativamente previsti. In tale ipotesi il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione (al massimo quindi per 30 giorni).

Resta inteso che il sopra descritto presidio preventivo posto in essere dall’Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.
Il comma 4, inoltre, prevede che i soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007 sull’antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, non devono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 («Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette») e 42 («Astensione») del predetto decreto legislativo, fermi restando gli obblighi ivi previsti, fra cui la segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
L’agenzia ritiene quindi che laddove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette alla UIF, a prescindere dall’effettivo assolvimento del relativo obbligo da parte dei soggetti obbligati di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo sull’antiriciclaggio, e ciononostante, tali soggetti procedano all’acquisto del credito, tale condotta è valutabile anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in oggetto.

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E’ entrato in vigore il 12/11/2021  il Decreto per il contrasto alle frodi e per il rafforzamento dei controlli nel settore del Superbonus e degli altri bonus fiscali all’edilizia

Molteplici e rilevantissime le novità da segnalare:

  1. VISTO DI CONFORMITA’

Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che deve essere rilasciato dal commercialista o altro consulente fiscale a ciò abilitato ai sensi dell’art. 119 co. 11 e art. 121 co. 1-ter Decreto Rilancio, diventa documento imprescindibile per accedere al Superbonus in tutte le sue forme (compresa la detrazione dall’imposta lorda sui redditi in dichiarazione, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero  tramite  il  sostituto  d’imposta che presta l’assistenza fiscale) e per avvalersi di tutti gli altri bonus fiscali all’edilizia ammessi all’esercizio dell’opzione ossia suscettibili di essere fruiti mediante il cd. sconto in fattura o la cessione del credito (i.e. bonus facciate, bonus ristrutturazioni limitatamente a determinate categorie di interventi, Ecobonus, Sismabonus, incentivo per l’installazione degli impianti fotovoltaici o delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici).

  1. PREZZI CALMIERATI

Per garantire che i prezzi applicati dai fornitori dei beni e dei servizi connessi al Superbonus siano congrui, si prevede che l’asseverazione della congruità delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica debba essere fondata oltre che sui prezzari individuati dal Decreto Requisiti del MISE del 06.08.2020 (Allegato I) anche sui valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro 30 giorni.

 

  1. POTERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOSPENDERE FINO A 30 GIORNI LE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE SE RAVVISA PROFILI DI RISCHIO E FINANCO DI DICHIARARLE INEFFICACI ALL’ESITO DEL CONTROLLO

Si attribuisce all’Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Tale disposizione investe espressamente tutti i soggetti della “catena del credito”, compresi i cessionari che non hanno alcun rapporto con il beneficiario della detrazione o primo cedente. Diventa pertanto fondamentale per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nonché per coloro che acquistano crediti derivanti dalle detrazioni fiscali all’edilizia, regolare contrattualmente l’acquisto del credito fiscale prevedendo adeguate clausole sospensive o comunque di protezione.

Difatti, in base al nuovo art. 122-bis D.L. n. 34/2020, può accadere che all’esito del controllo risultino confermati i rischi rilevati e che l’Agenzia delle Entrate consideri non effettuata la comunicazione.

È previsto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano stabiliti  criteri,  modalità  e  termini per l’attuazione, anche progressiva, di tali disposizioni.

La norma chiarisce che i profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Da una prima lettura, emerge chiaramente l’obiettivo della norma di contrastare il sorgere e la circolazione di crediti totalmente o parzialmente inesistenti o fondati su documentazione fraudolenta nonché ad assicurare che il meccanismo dell’opzione si presti a costituire un veicolo di violazione ed elusione delle norme anti-riciclaggio.

 

  1. INDEROGABILITA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO PER I SOGGETTI OBBLIGATI

Si prevede che i soggetti obbligati al rispetto del D.Lgs. n. 231/2007 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non procedano all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti dell’obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette di cui all’art. 35 e di astensione dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni di cui all’art. 42.

La nuova disposizione non aggiunge nulla di nuovo ma chiarisce come la disciplina della cessione del Superbonus e degli altri bonus fiscali all’edilizia debba necessariamente armonizzarsi con la normativa di matrice europea e inderogabile sulla prevenzione e repressione del riciclaggio.

Quali le implicazioni?

Per tutti i soggetti obbligati ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2007 diviene fondamentale adottare un insieme di regole, procedure e modalità operative “su misura” per l’acquisto dei crediti fiscali ex art. 121 D.L. n. 34/2020 che assicuri la capacità di rilevare gli indicatori di anomalia, desumibili dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta,  in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui  è riferita, in base agli elementi acquisiti.

 

  1. AVVISO DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Per il recupero degli importi dovuti non versati oltre sanzioni ed interessi, compresi gli importi relativi a contributi indebitamente percepiti o  fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia delle entrate emette apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 D.P.R. n. 600/1973 a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

In difetto di pagamento entro 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. n. 602/1973. Naturalmente, l’atto potrà essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

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