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Archive del 25 Marzo 2022

Prove non distruttive su strutture esistenti: restano competenza degli ingegneri

Il Tar Lazio con la sentenza n. 3132-2022 ha confermato la precedente ordinanza n. 2232 del 15 aprile 2021 e ha annullato un provvedimento del CSLLPP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) nella parte in cui automaticamente escludeva gli ingegneri che non avessero riorganizzato la loro attività professionale in attività d’impresa dotata di specifico laboratorio autorizzato ad effettuare prove e controlli sui materiali da costruzione di manufatti edilizi esistenti.

L’ordine degli ingegneri dice no alle Linee Guida del CSLLPP sulle prove non distruttive dei materiali riservate ai soli laboratori

L’Ordine degli Ingegneri di Roma impugna presso il Tar le “linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che:

le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista;

senza limitare tale “riserva” alle sole prove “distruttive”, come invece espressamente previsto dalle NTC 2018.

Nello specifico, l’Ordine degli Ingegneri sostiene che tra le indagini diagnostiche e conoscitive preliminari alla progettazione di interventi di consolidamento e/o di manutenzione straordinaria e collaudo delle strutture già esistenti, rientrano le prove e i controlli (effettuati direttamente sull’edificio con prove “non distruttive”) mirati a verificare le caratteristiche (specialmente la resistenza e la deformabilità) e il livello di degrado dei materiali da costruzione (“prove di caratterizzazione meccanica dei materiali”), volti ad appurare l’idoneità della struttura a sostenere in sicurezza l’intervento da effettuare.

Differenze tra prove distruttive e non distruttive

Il punto C-8.5.3 della Circolare n. 7/2019 ammette sia l’impiego di prove su campioni c.d. “indisturbati” prelevati dalle strutture (prove c.d. “distruttive”), sia prove c.d. “non distruttive”.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di prove appena menzionate consiste nel fatto che:

  • le prove “distruttive” implicano il prelievo del materiale dalla struttura (ad esempio il c.d. “carotaggio”) e l’analisi fisica, chimica e meccanica dei singoli campioni asportati (le cui dimensioni, come è ovvio, sono fisiologicamente limitate);
  • le prove “non distruttive”, di contro, consistono in tecniche diagnostiche da applicare direttamente sull’intera struttura, al fine di minimizzare l’impatto sulla stessa.

Le differenti modalità di esecuzione delle prove “distruttive” e “non distruttive” comportano che queste ultime vadano condotte in situ.

Tar Lazio: non vi è obbligo di legge di affidare l’esecuzione delle prove e controlli “in situ” su strutture e costruzioni esistenti ai soli laboratori

I giudici premettono che l’art. 59 (Laboratori), comma 2, del T.U. Edilizia, come di recente modificato con l’introduzione, ad opera della  l. n. 55/2019(di conversione del c.d. decreto “Sblocca cantieri”), di un nuovo settore di autorizzazione relativo all’esecuzione di indagini non distruttive sulle costruzioni esistenti (lett. c bis), prevede che:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: …. c bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Il Tar spiega che letteralmente dalla norma (“Il Ministero … può autorizzare”) si evince chiaramente che non vi è alcun obbligo di legge di affidare l’esecuzione delle “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” ai soli laboratori “in situ”, giacché la modifica normativa, senza in alcun modo circoscrivere i soggetti abilitati ad effettuare le prove, ha previsto unicamente la possibilità che il Ministero autorizzi i laboratori interessati all’esecuzione delle prove.

Pertanto, la disposizione non implica affatto che solo i laboratori siano legittimati ad eseguire “in situ” indagini “non distruttive” sui ponti e sui viadotti esistenti, come stabilito al par. 1.8 Linee guida adottate con il dm 17.12.2020.

Il par. 1.8 delle Linee Guida impugnate dispone, invece:

In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonché le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista.

La disposizione impugnata prevede quindi, in assenza di una espressa opzione normativa in tal senso, che i singoli ingegneri non siano abilitati all’effettuazione delle prove in questione, giacché a tal fine dovrebbero riorganizzare la loro attività professionale per svolgerla non più in forma singola, bensì necessariamente in forma imprenditoriale, come laboratori, dovendo soddisfare i “requisiti minimi” dettati dalla Circolare n. 633/2019 per l’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale.

Il ricorso è, quindi, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone, al par. I.8, che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla circolare 633/2019, devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del dpr 380/2001, dotato di specifica autorizzazione.

Tratto da Biblus-net

Il nuovo decreto n. 75/2022 del MITE sui massimali di spesa per il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali all’edilizia

Il nuovo decreto n. 75/2022 del MITE sui massimali di spesa per il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali all’edilizia
Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 75 datato 14 febbraio 2022 del MiTE (Ministero per la transizione ecologica) nel quale, come stabilito dall’art. 1, vengono stabiliti i nuovi costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per il Super-ecobonus 110% (art. 119, comma 13, lettera a) d.l. 34/2020) e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate (art. 121, comma 1-ter, lettera b), d.l. n. 34 del 2020)

I nuovi prezziari, conformemente a quanto previsto all’articolo 2, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, è stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

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