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Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici

Emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, n. 60 – “Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per L’iscrizione nell’elenconazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi
dell’art. 10, co. 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”
La legge 11 gennaio 2018, n. 3 – recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” – ha previsto, all’art. 10, l’istituzione presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri di un elenco certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, demandando conseguentemente al Ministro della Giustizia – di concerto con il Ministro della Salute – l’emanazione di un regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, per definire i requisiti per l’iscrizione, su base volontaria, nell’elencosuddetto.
Ad oltre due anni dall’emanazione della legge n.3/2018, lo scorso 27 febbraio, il Ministero della Giustizia ha finalmente emanato il D.M. n. 60 – “Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale certificato degl ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, co. 2, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3”, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 155 del 20 giugno 2020 ed
entrerà in vigore il prossimo 5 luglio (Circolare CNI Allegata).
CIRC.CNI 584-Prot.CNI 4660U-01.07.20-BIOMEDICI
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