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Modifiche al nuovo codice appalti

La legge 207/2017 (legge di Bilancio 2018) introduce modifiche al dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti). In questo articolo analizziamo le novità e proponiamo il nuovo testo aggiornato.

Incentivo 2% per i tecnici della PA

L’incentivo per le professioni tecniche viene esteso a servizi e forniture.

Il Codice appalti prevede infatti, all’art. 113 comma 2, che le le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie fino al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di:

  • programmazione della spesa per investimenti
  • valutazione preventiva dei progetti
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara
  • RUP
  • direzione dei lavori
  • direzione dell’esecuzione
  • collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
  • collaudatore statico

Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

La legge di Bilancio 2018 estende questo meccanismo anche agli appalti di servizi e forniture: il comma 526 dell’articolo 1 aggiunge all’articolo 113 del nuovo Codice appalti il comma 5-bis, il cui testo è il seguente:

“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

Certificato di pagamento entro 30 giorni

La legge di Bilancio 2018 riduce da 45 a 30 giorni i termini entro cui le stazioni appaltanti devono emettere i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto.

In particolare, il nuovo comma 1 dell’art. 113-bis prevede che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Appalti in house e società controllate al 40%

I soggetti titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro.

La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Secondo le nuove regole, per i titolari di concessioni autostradali la quota scende al 60%; quindi il 40% può essere affidato a società in house o partecipate.

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