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Contributo a fondo perduto – Decreto Sostegno – Circolare n. 5/E Agenzia delle Entrare

Con la circolare n. 5/E del 14 maggio l’Agenzia delle Entrate illustra alcuni aspetti per poter accedere ai contributi previsti dal decreto Sostegni, nella forma di risposte ai specifici quesiti formulati dagli operatori.

In particolare, viene chiarito che i ristori percepiti nel 2020 non concorrono alla determinazione della soglia di accesso per beneficiare dell’agevolazione in esame, tenuto conto del loro carattere di eccezionalità.

Indice:

  • I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni
  • La circolare 5/E
  • Ambito soggettivo
  • Requisiti di accesso al contributoContributo integrativo alle casse di previdenza private
  • Assegno di  maternità
  • Calcolo del contributo e compensi forfetari

I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, come i precedenti decreti messi in campo per fronteggiare la situazione emergenziale.

Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a favore di soggetti:

  • titolari di partita IVA;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • attività d’impresa, arte o professione o attività che producono reddito agrario;
  • attività con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 almeno del 30%.

Sono esclusi, invece:

  • i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che hanno attivato la partita Iva successivamente;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari;
  • e società di partecipazione.

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 1 del dl 22 marzo 2021, n. 41, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

La circolare 5/E

La circolare 5/E in esame risponde a specifici quesiti posti dai contribuenti in merito ai seguenti argomenti raggruppati in 5 tematiche, per ciascuna delle quali è presente la normativa di riferimento:

  • ambito soggettivo;
  • requisiti di accesso al contributo;
  • calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019/2020;
  • calcolo del contributo;
  • altri quesiti in tema di contributo a fondo perduto.

Ambito soggettivo

Imprese in liquidazione volontaria

L’Agenzia si dichiara favorevole alla fruizione del contributo da parte di una società nata nel marzo 2018, cessata a marzo 2020 e messa in liquidazione a luglio 2020.

Promotori finanziari

Nessuna preclusione da parte delle Entrate per i promotori finanziari (anche se esclusi dal decreto “Liquidità”), fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

Status di società di partecipazione

Una società che acquisisce lo status di società di partecipazione (ai sensi dell’articolo 162-bis del Tuir), prendendo come riferimento il bilancio relativo all’esercizio 2020, non può fruire dei finanziamenti, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio 2020.

Impresa derivante da una trasformazione impropria

Al riguardo del quesito avanzato in merito, l’Agenzia ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto.

Requisiti di accesso al contributo

I contributi a fondo perduto (cfp) erogati nel 2020, in attuazione dei decreti emanati per fronteggiare la pandemia, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso al nuovo beneficio.

In particolare, viene chiarito che il cfp in questione e tutti i precedenti benefici dello stesso genere:

  • non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per il riconoscimento della sovvenzione in esame;
  • non rilevano ai fini della riduzione del fatturato medio previsto;
  • non vanno inclusi tra le somme per il calcolo delle diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020.

Il principio di esclusione vale anche per le altre misure agevolative messe in campo per fronteggiare il Coronavirus, come:

  • il bonus affitto;
  • i tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Compensi forfetari

I lavoratori autonomi in regime forfetario non devono considerare il cfp, né quelli vigenti nei mesi precedenti, per determinare la soglia di accesso al regime di favore destinato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.

Contributo integrativo alle casse di previdenza private

I contributi integrativi versati alle casse di previdenza private addebitate in fattura dai professionisti (per esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) non concorrono alla determinazione del limite di accesso al cfp Covid-19 decreto “Sostegni”.

Assegno di  maternità

L’indennità versata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta per i due mesi antecedenti la data e i tre mesi successivi al parto, non è inclusa nella nozione di fatturato né tra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo.

Calcolo del contributo e compensi forfetari

I contribuenti lavoratori autonomi che hanno accesso al regime forfetario, non devono considerare il cfp, né quelli vigenti nei mesi precedenti, ai fini della determinazione della soglia, pari a 65.000 euro, dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per applicare il regime speciale.

Circolare-AE-5-2021

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