Archivio di Ottobre 2023

Spettacolo “Partita Aperta” – Azienda ULSS 5 Polesana

Si porta a conoscenza dello spettacolo gratuito “Partita Aperta” messo in scena dalla compagnia teatrale Anime Specchianti, che si terrà presso il Teatro Ballarin di Lendinara il giorno 11 novembre 2023 alle ore 21.00. In allegato trovate la locandina. 

Lo spettacolo rientra tra gli obiettivi dell’Azienda ULSS 5 Polesana nell’ambito del Piano Provinciale di prevenzione e contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo per l’anno 2023. è organizzato dal Dipartimento per le Dipendenze e si svolge sotto il patrocinio della Città di Lendinara e del Comune di Rovigo.

Riteniamo che, vista la preziosa collaborazione dei Vostri Comuni con il nostro Servizio garantita negli anni a sostegno delle molte situazioni di disagio e fragilità nella popolazione di riferimento,  la partecipazione a questo evento possa rappresentare un momento per consolidare gli intenti comuni,

Per prenotare si può telefonare ai numeri indicati nella locandina e, qualora foste intenzionati a riservare dei posti per più persone o piccoli gruppi, chiamare personalmente Milan Maria Elisa o Valeria Pastorello al numero 0425.30642.

https://www.ordineingegnerirovigo.it/wp-content/uploads/partitaaperta_11.11.2023.pdf

Requisiti per iscrizione Albo CTU

Sono giunte al Consiglio Nazionale alcune segnalazioni di corsi online per Consulente tecnico d’ufficio (CTU), in cui i soggetti formatori, nel presentare e pubblicizzare il corso in questione, spingono a credere che la frequenza del corso sia obbligatoria  per coloro che vogliono continuare a svolgere l’attività di CTU dopo l’approvazione del DM 4 agosto 2023 n.109 (“Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonche’ la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2.”). 

Questo non è esatto e si invitano gli Ordini in indirizzo a segnalare eventuali corsi con locandine contenenti informazioni non veritiere o ingannevoli per i professionisti del settore. 

In realtà i requisiti per svolgere la funzione sono quelli elencati nell’art.4 del Regolamento citato (“Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici”). 

Si evidenzia, inoltre, che – ai sensi dell’art.10 del DM n.109/2023, dedicato alla disciplina transitoria – coloro che attualmente sono iscritti all’albo dei CTU mantengono l’iscrizione, senza dover seguire appositi corsi di formazione. 

Conservazione del Nuovo Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali gratuite – Art. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n° 2153

Il DPR 917/1986 e s.m.i consente ai possessori di terreni agricoli di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità colturale o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause.

L’Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni.

Per usufruire del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2024, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando gli stampati disponibili sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso : “Cittadini” – “Fabbricati e terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”.

Come disposto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n° 69 il manifesto, che si trasmette in allegato, dovrà essere pubblicato all’Albo on line del Comune oltre che nei luoghi in cui viene data solitamente visibilità alle pubblicazioni ufficiali del territorio comunale entro il 31 ottobre p.v. e fino al termine del 31 gennaio 2024.

Nel corso del 2024, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti – sia in aumento che in diminuzione – nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Pincara, San Bellino, Trecenta.

QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 – ex art. 26 – del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o minore reddito

diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2024, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”. Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l’altro:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del denunciante, o il domicilio eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune;

il Comune dove si trovano i beni da verificare;

la causa e il tipo di cambiamenti;

i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l’Ufficio rilascia sempre ricevuta. L’Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall’Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate (Art.10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (Artt. da 16-bis a 22 del Dlgs n. 546/1992), alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.

Si fa presente che, nel caso si dichiari correttamente l’uso del suolo sulle particelle catastali a un Organismo riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, dal 1° gennaio 2007 non è necessaria la denuncia di variazione colturale all’Ufficio Provinciale – Territorio (legge 24 novembre 2006, n. 286). Tali dichiarazioni rilevate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono annualmente utilizzate per l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni. Nelle pagine dedicate alle “Variazioni colturali” del sito www.agenziaentrate.gov.it è possibile reperire ulteriori notizie.

Infine si ricorda che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.201/2011).

Modalità di richiesta telematica e di erogazione del servizio di ispezione ipotecaria sui documenti cartacei

Si comunica che, dal giorno 2 ottobre p.v., sarà attivata presso le Conservatorie nazionali una nuova funzionalità, che permetterà agli utenti abilitati in Sister, registrati al portale e abilitati al Servizio di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, di visionare note non digitalizzate e titoli conservati in formato cartaceo, nonchè i repertori delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957. Nel file allegato sono indicate le modalità operative di utilizzo della procedura relativa al nuovo servizio, da privilegiarsi rispetto a quello analogo erogato allo sportello.

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