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Archive del 28 Febbraio 2023

QUOTA ISCRIZIONE ARRETRATA anno 2022

In questi giorni stiamo controllando i versamenti effettuati tramite PagoPa relativi alla quota di iscrizione all’Albo anno 2022.

Alcuni Ingegneri non hanno ancora provveduto al versamento della quota di iscrizione 2022.

Il bollettino PagoPa era stato spedito nella casella PEC personale nel mese di Maggio 2022

Chi non ha eseguito il versamento potrà regolarizzare la propria posizione versando sullo stesso il bollettino PagoPa inviato lo scorso anno.

Il pagamento si potrà eseguire in posta, in banca, tramite homebanking, carta di credito, ecc.

Non sono ammesse altre forme di pagamento

La penale per pagamento eseguito in ritardo sarà inviata successivamente dall’Ordi

Per l’ anno 2023

I bollettini PagoPa saranno inviati nei prossimi mesi sempre con invio tramite PEC.

Distanze per i fabbricati valgono anche per i cortili ?

Cassazione: cortile o semplice spazio aperto, le distanze legali tra fabbricati vanno sempre rispettate. Niente deroghe di norme secondarie

Che sia uno generico spazio aperto tra fabbricati o un vero e proprio cortile, indipendentemente dalla funzione assegnata e dalle dimensioni, per tali spazi aperti vale sempre il rispetto delle regole sulle distanze legali tra edifici. Queste ultime non sono derogabili da regolamenti locali e da norme secondarie. Lo afferma l’ordinanza 4025/2023 della Corte di Cassazione.

Quanti metri ci devono essere tra una casa e l’altra?

Ricordiamo che le distanze tra fabbricati sono regolate dagli art. 873, 874, 875 e 877 del Codice civile e dal dm 1444/68.

In particolare, l’art. 873 Distanze nelle costruzioni” del Codice civile chiarisce che:

le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.

I fabbricati, quindi, se non sono costruiti in aderenza sul confine devono rispettare la distanza di tre metri l’uno dall’altro.

Per quel che attiene la distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti il dm 1444/68 all’art. 9 “Limiti di distanza tra i fabbricati” co.1 lettera 2), ad eccezione dei centri storici, si ha che:

Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

e cioè per la costruzione di nuovi edifici, ma anche solo per l’aggiunta di nuovi volumi a costruzioni già esistenti, la distanza da osservare con l’edificio antistante è inderogabilmente di 10 m.

Ed è proprio su quest’ultima norma che è incentrato il caso discusso dalla Corte di Cassazione che analizzeremo tra poco, ma non prima di ricordarti che l’inserimento di un progetto in un contesto reale non è operazione facile data la quantità di norme e regolamenti da rispettare, tra cui appunto le distanze legali tra edifici.

Intercapedine o cortile? Fa differenza per il rispetto delle distanze tra fabbricati?

Un privato chiedeva in tribunale l’arretramento del fabbricato realizzato dai suoi vicini in quanto posto a distanza inferiore a quella legale rispetto al fabbricato confinante di sua proprietà.

Il tribunale accoglieva la domanda, concludendo, sulla scorta di una CTU, che lo spazio presente tra i due fabbricati andava qualificato come mera intercapedine e quindi assoggettata al rispetto delle distanze legali tra edifici (10 m).

I vicini convenuti in giudizio, sostenendo che si trattasse invece di un cortile, ne rivendicavano il suo assoggettamento al regolamento edilizio locale che nel caso di un cortile fissava distanze inferiori (8 m) rispetto ad ogni finestra prospiciente.

La questione arrivava in Corte d’Appello che ribaltava il giudizio del tribunale dando ragione ai vicini.

Il privato non demordeva e si appellava al giudizio della Cassazione in quanto lamentava, tra l’altro e nell’ipotesi si fosse trattato davvero di un cortile, che la disciplina dettata dal regolamento edilizio locale per i cortili non avrebbe potuto comportare la disapplicazione della normativa nazionale in materia di distanze, operando inderogabilmente tale ultima disciplina in relazione a qualunque spazio intermedio esistente tra edifici.

La decisione della Corte di Cassazione sulle distanze non derogabili tra fabbricati prospicenti generici spazi aperti o veri e propri cortili

Gli ermellini ribadiscono, secondo un consolidato orientamento, che le norme sulle distanze tra edifici (dm 1444/68), integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione o qualificazione dello spazio intermedio risultante tra gli edifici e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili secondo le previsioni del Regolamento edilizio del Comune:

Le norme sulle distanze tra le costruzioni contenute nel codice civile nonché quelle, più restrittive, che integrano le prime devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio esistente tra edifici e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall’appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e non possono escludere l’applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze.

Infatti essi specificano che, in ogni caso, che si tratti di un generico spazio aperto o di un cortile, nessuno dei due casi escluderebbe la possibilità di creare intercapedini dannose fra gli edifici che su di essi insistono.

La decisione della Corte territoriale risulta, quindi, del tutto divergente rispetto a questi principi, in quanto ha ritenuto che le previsioni del Regolamento edilizio del Comune in materia di cortili fossero idonee ad integrare una deroga alle previsioni codicistiche – nonché alle previsioni integrative di queste ultime – in tema di distanze tra fabbricati.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Da Enea le istruzioni per richiedere copia dell’asseverazione Superbonus: a chi richiederla e cosa deve contenere

Da Enea le istruzioni per richiedere copia dell’asseverazione Superbonus: a chi richiederla e cosa deve contenere

Ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura è previsto, per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e di miglioramento sismico (sismabonus), l’obbligo di asseverare la congruità del prezzo.

Il tecnico abilitato, quindi, deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del dl n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, ossia che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.

L’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta è il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE (dm 17 febbraio 2022).

Relativamente all’ecobonus 110, per l’asseverazione si procede direttamente con la compilazione dell’asseverazione sul portale ENEA (per il sismabonus occorre utilizzare i modelli del dm 329/2020); una copia è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA.

Per non sbagliare e non rischiare di perdere la detrazione, occorre effettuare una corretta contabilità dei lavori eseguiti.

  Per il sisma bonus puoi utilizzare il software per capitolati speciali che contiene anche il modello precompilato per la congruità dei prezzi.

Ma dovendo richiedere un accesso agli atti, come e a chi presentare la richiesta di copia dell’asseverazione?

Con avviso del 15 febbraio l’Enea ha pubblicato le istruzioni per richiedere copia delle asseverazioni Super-ecobonus, ai sensi della lettera a) del comma 13 dell’art. 119 del dl n. 34/2020 (decreto rilancio) e s.m.i.

Avviso ENEA: i passaggi per presentare una richiesta di accesso agli atti

L’Enea ha rilasciato un importante avviso agli utenti in merito alla richiesta delle copie delle asseverazioni Super-ecobonus (rese ai sensi della lettera a del comma 13 dell’art. 119 del decreto Rilancio).

Nel caso in cui ci sono i presupposti previsti dalla norma, l’interessato potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti (ai sensi della legge n. 241/1990, secondo le modalità indicate dal Regolamento).

L’avviso specifica come e a chi presentare la richiesta delle copie delle asseverazioni.

A chi chiedere la copia

Come specificato da ENEA, le copie delle asseverazioni vanno richieste:

  • al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari;
  • all’amministratore del condominio nel caso di edifici condominiali.

Cosa deve contenere la richiesta

Nella richiesta occorre specificare le motivazioni della richiesta della copia dell’asseverazione.

Ai fini dell’accoglimento della domanda, è necessario allegare:

  • copia del mandato firmato dai soggetti direttamente interessati unitamente;
  • copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.

A chi inviare la richiesta

Le istanze di accesso agli atti vanno indirizzate alla Segreteria DUEE-SPS-SAP a mezzo PEC (enea@cert.enea.it).

Da chi deve essere richiesta la copia

La domanda può essere formulata da:

  • un intermediario (nell’interesse di altro soggetto)

o

  • un amministratore di condominio.

Quando si fa l’asseverazione ENEA Superbonus?

L’asseverazione va inviata tassativamente entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che viene stabilita dall’attestazione della funzionalità dell’impianto alla data del collaudo oppure con altra attestazione del soggetto che ha eseguito i lavori o del tecnico che compila l’asseverazione.

Come fare asseverazione ENEA Superbonus?

L’asseverazione va fatta sempre a fine lavori ed è possibile farla in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati; deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa.

Tramite il sito dell’ENEA è possibile creare e protocollare le asseverazioni.

Cosa succede se non si fa l’asseverazione?

Senza l’asseverazione delle spese non si può ottenere il visto di conformità, infatti, questa non può essere rilasciata senza fare riferimento allo stato dei lavori. Così di fatto diventa impossibile cedere il credito per le somme pagate a titolo di acconto.

Come intervenire in caso di errori sulle asseverazioni?

Con la nota del 31 gennaio 2023 l’ENEA ha fornito alcune precisazioni in merito al caso in cui vengano commessi errori nell’indicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire nell’invio delle asseverazioni relative al Super-ecobonus ed ecobonus, di cui al comma 13 lettera a) dell’art. 119 del dl n. 34/2020.

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