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Archivio di Marzo 2022

Prove non distruttive su strutture esistenti: restano competenza degli ingegneri

Il Tar Lazio con la sentenza n. 3132-2022 ha confermato la precedente ordinanza n. 2232 del 15 aprile 2021 e ha annullato un provvedimento del CSLLPP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) nella parte in cui automaticamente escludeva gli ingegneri che non avessero riorganizzato la loro attività professionale in attività d’impresa dotata di specifico laboratorio autorizzato ad effettuare prove e controlli sui materiali da costruzione di manufatti edilizi esistenti.

L’ordine degli ingegneri dice no alle Linee Guida del CSLLPP sulle prove non distruttive dei materiali riservate ai soli laboratori

L’Ordine degli Ingegneri di Roma impugna presso il Tar le “linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che:

le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista;

senza limitare tale “riserva” alle sole prove “distruttive”, come invece espressamente previsto dalle NTC 2018.

Nello specifico, l’Ordine degli Ingegneri sostiene che tra le indagini diagnostiche e conoscitive preliminari alla progettazione di interventi di consolidamento e/o di manutenzione straordinaria e collaudo delle strutture già esistenti, rientrano le prove e i controlli (effettuati direttamente sull’edificio con prove “non distruttive”) mirati a verificare le caratteristiche (specialmente la resistenza e la deformabilità) e il livello di degrado dei materiali da costruzione (“prove di caratterizzazione meccanica dei materiali”), volti ad appurare l’idoneità della struttura a sostenere in sicurezza l’intervento da effettuare.

Differenze tra prove distruttive e non distruttive

Il punto C-8.5.3 della Circolare n. 7/2019 ammette sia l’impiego di prove su campioni c.d. “indisturbati” prelevati dalle strutture (prove c.d. “distruttive”), sia prove c.d. “non distruttive”.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di prove appena menzionate consiste nel fatto che:

  • le prove “distruttive” implicano il prelievo del materiale dalla struttura (ad esempio il c.d. “carotaggio”) e l’analisi fisica, chimica e meccanica dei singoli campioni asportati (le cui dimensioni, come è ovvio, sono fisiologicamente limitate);
  • le prove “non distruttive”, di contro, consistono in tecniche diagnostiche da applicare direttamente sull’intera struttura, al fine di minimizzare l’impatto sulla stessa.

Le differenti modalità di esecuzione delle prove “distruttive” e “non distruttive” comportano che queste ultime vadano condotte in situ.

Tar Lazio: non vi è obbligo di legge di affidare l’esecuzione delle prove e controlli “in situ” su strutture e costruzioni esistenti ai soli laboratori

I giudici premettono che l’art. 59 (Laboratori), comma 2, del T.U. Edilizia, come di recente modificato con l’introduzione, ad opera della  l. n. 55/2019(di conversione del c.d. decreto “Sblocca cantieri”), di un nuovo settore di autorizzazione relativo all’esecuzione di indagini non distruttive sulle costruzioni esistenti (lett. c bis), prevede che:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: …. c bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Il Tar spiega che letteralmente dalla norma (“Il Ministero … può autorizzare”) si evince chiaramente che non vi è alcun obbligo di legge di affidare l’esecuzione delle “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” ai soli laboratori “in situ”, giacché la modifica normativa, senza in alcun modo circoscrivere i soggetti abilitati ad effettuare le prove, ha previsto unicamente la possibilità che il Ministero autorizzi i laboratori interessati all’esecuzione delle prove.

Pertanto, la disposizione non implica affatto che solo i laboratori siano legittimati ad eseguire “in situ” indagini “non distruttive” sui ponti e sui viadotti esistenti, come stabilito al par. 1.8 Linee guida adottate con il dm 17.12.2020.

Il par. 1.8 delle Linee Guida impugnate dispone, invece:

In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonché le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista.

La disposizione impugnata prevede quindi, in assenza di una espressa opzione normativa in tal senso, che i singoli ingegneri non siano abilitati all’effettuazione delle prove in questione, giacché a tal fine dovrebbero riorganizzare la loro attività professionale per svolgerla non più in forma singola, bensì necessariamente in forma imprenditoriale, come laboratori, dovendo soddisfare i “requisiti minimi” dettati dalla Circolare n. 633/2019 per l’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale.

Il ricorso è, quindi, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone, al par. I.8, che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla circolare 633/2019, devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del dpr 380/2001, dotato di specifica autorizzazione.

Tratto da Biblus-net

Il nuovo decreto n. 75/2022 del MITE sui massimali di spesa per il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali all’edilizia

Il nuovo decreto n. 75/2022 del MITE sui massimali di spesa per il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali all’edilizia
Il 16 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 75 datato 14 febbraio 2022 del MiTE (Ministero per la transizione ecologica) nel quale, come stabilito dall’art. 1, vengono stabiliti i nuovi costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per il Super-ecobonus 110% (art. 119, comma 13, lettera a) d.l. 34/2020) e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate (art. 121, comma 1-ter, lettera b), d.l. n. 34 del 2020)

I nuovi prezziari, conformemente a quanto previsto all’articolo 2, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, è stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

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PinkIng 2022 L’ingegneria è arte?

PinkIng 2022

L’ingegneria è arte?

 

Incontro pubblico e divulgativo a libera partecipazione

 

Palazzo delle Opere sociali, sala Lazzati (o collegamento on-line)

Piazza Duomo, 2 – Vicenza

Venerdì 25 marzo 2022

Ore 18-20.30

 

Terza edizione per “PinkIng”, format divulgativo e gratuito dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza, aperto al pubblico, per raccontare le straordinarie conquiste dell’ingegneria al femminile, dalla viva voce delle protagoniste.

 

 

Ingegneria e arte, arte e ingegno, ingegno e ingegneria: fili che si annoderanno durante un incontro aperto a chiunque abbia curiosità intellettuale ed interesse per l’attualità: partecipazione libera e gratuita.

“L’ingegneria è arte?” Risponderanno le brillanti ospiti, donne ingegneri, che nel loro percorso hanno saputo e voluto coniugare la professione tecnica con l’espressione artistica:

 

 

Maria Acrivoulis architetto e presidente nazionale AIDIA/Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti: “Ars ingeniaria”

Valentina Berengo ingegnere geotecnico e giornalista culturale: “L’anima cólta dell’ingegnere”

Elisa Giordano ingegnere dell’informazione e imprenditrice nel settore della moda: “Fashion engineerart – L’arte del cambiamento”

Amalia Ercoli Finzi ingegnere aeronautico e professore onorario Politecnico di Milano: “Donne tuttofare”

Amelia Lentini ingegnere per l’energia e curatrice della raccolta “Il mio lavoro è una favola”: “Ingegneria, l’arte di progettare il futuro”

Provvidenza Tesauro e Marco Re docente universitario: “Le attività formative tra arte ed ingegneria: il master in Ingegneria del Suono e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata”

Daniela Troina ingegnere civile e artista: “Creatività per l’innovazione”

 

In allegato comunicato stampa integrale, con programma e note biografiche: grazie per la possibile divulgazione e partecipazione.

 

 

Media partner CORRIERE IMPRESE

 

Patrocini: CNI/Consiglio Nazionale Ingegneri, AIDIA/Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, Provincia di Vicenza

 

Opzioni di partecipazione:

 

  1. on-line attraverso piattaforma CNI, con iscrizione via link per ingegneri iscritti all’Ordine (su isiformazione) e per tutti gli altri interessati su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pink-ing-2022-lingegneria-e-arte-268797569767;
  2. in presenza, fino ad esaurimento posti disponibili, con possesso green pass e prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pink-ing-2022-lingegneria-e-arte-268797569767

 

 

L’adesione, aperta sia ad iscritti all’Ordine che a pubblico esterno, sarà possibile fino a pochi minuti prima dell’inizio tramite link su piattaforma CNI e, comunque, fino al raggiungimento del numero massimo previsto per i collegamenti. 

 

2 CFP per gli iscritti all’Ordine Ingegneri

Convocazione assemblea

Convocazione Assemblea iscritti per approvazione bilancio Consuntivo 2021 e bilancio Preventivo 2022

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA BILANCIO 2022

Delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 – Circolare CNI

Lo scorso 22 febbraio, è stata diramata la Circolare CNI n. 845/XIX Sess./2022,  attraverso cui si rendeva nota la delibera ANAC n. 31 del 26 gennaio 2022 con la quale il Consiglio d’autorità confermava quanto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sempre sostenuto relativamente all’interpretazione dell’art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016, ossia che “in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.

 

CIRC CNI 845 e allegato ANAC

Bonus fiscali

Il d.l. 13/2022 introduce l’obbligo di indicare il CCNL applicato nei contratti di affidamento dei lavori e nelle fatture come condizione per accedere ai bonus fiscali all’edilizia

Il D.l. n. 13 del 25 febbraio 2022 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, fra le varie novità inserite, all’art. 4 introduce alcune “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

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SCADENZA QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2022 – 31 MAGGIO 2022

Quest’anno la scadenza per il pagamento della quota di iscrizione anno 2022  è il 31/05/2022.

Gli importi sono rimasti invariati.

Le modalità di pagamento saranno inviate tramite posta e tramite PEC

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