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DURC Congruità: pubblicato il decreto con la verifica sull’incidenza della manodopera 29 luglio 2021

DURC Congruità: pubblicato il decreto con la verifica sull’incidenza della manodopera

Pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che prevede la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori ediliE’ stato pubblicato, con un comunicato sulla GU n. 180 del 29 luglio, il dm del 25 giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Ciò in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni del settore edile.

In allegato le slide riepilogative del Ministero del Lavoro.

Indice

  • Il decreto con la verifica della congruità della manodopera
  • L’attestazione di congruità rilasciata dalle Casse Edili
  • Le posizioni irregolari
  • Entrata in vigore

Il decreto con la verifica della congruità della manodopera

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro 70.000.

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.

Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

L’attestazione di congruità rilasciata dalle Casse Edili

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Le posizioni irregolari

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa, a cui è stata rivolta la richiesta, evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

ALTEZZA MINIMA E REQUISITI IGIENICO-SANITARI: DEROGHE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI 2021

ALTEZZA MINIMA E REQUISITI IGIENICO-SANITARI: DEROGHE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI 2021

Con riferimento all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali d’abitazione, il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) convertito in legge prevede delle deroghe per gli immobili tutelati di interesse culturale.

Precedenti semplificazioni
L’art. 10 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) già prevede misure in materia edilizia, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie, apportando, tra l’altro modifiche al Testo unico edilizia (di cui al D.P.R. 380/2001). Si veda in proposito D.L. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia.

Inoltre, l’art. 10, comma 2, del D.L. 76/2020, prevede che, nelle more dell’approvazione del Decreto di cui all’art. 20, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001, le disposizioni del D. Min. Sanità 05/07/1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.
Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Nuova deroga
L’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge, inserisce il comma 2-bis all’art. 10 del D.L. 76/2020, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del D. Min. Sanità 05/07/1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42:
– l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
– per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
– ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.

CILA-Superbonus

Disponibile la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (c.d. “CILA-Superbonus”), ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, che la Conferenza Unificata ha approvato il 04/08/2021 (rinvio seduta del 29/07/2021).
La modulistica è utilizzabile dal 05/08/2021.

I PDF ufficiali definitivi del modello “CILA Superbonus” e del modello “Altri soggetti coinvolti” sono disponibili in allegato.

LA CILA SUPERBONUS – Detto comma 13-ter (come sostituito con la legge di conversione del D.L. 77/2021 –  testo coordinato degli articoli del Decreto Rilancio in allegato), prevede in sintesi:
– che gli interventi per il Superbonus, anche strutturali e/o incidenti sui prospetti (con esclusione di quelli eseguiti tramite demo-ricostruzione) costituiscono manutenzione straordinaria;
– che i suddetti interventi sono realizzabili mediante CILA, con l’utilizzo dello specifico modello (CILA Superbonus);
– che nella CILA Superbonus in questione sono semplicemente attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (quindi eventuale sanatoria, condono) oppure è attestato che la costruzione è stata completata in data nella quale non occorreva titolo edilizio ;
– che la decadenza del beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 380/2001 è circoscritta, per gli interventi con Superbonus, ai soli casi di mancata presentazione della CILA o interventi realizzati in difformità dalla stessa, assenza o non veridicità dell’attestazione di cui al punto precedente;
– che resta impregiudicata ogni valutazione delle autorità competenti sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento, e che non sono comunque oggetto di sanatoria implicita o simili eventuali interventi abusivi anche eseguiti successivamente alla realizzazione dell’edificio.

CONSEGUENZE DELLA CILA SUPERBONUS – Ne segue che con la CILA Superbonus non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, potendosi limitare a verificare la legittimità della sua iniziale realizzazione ma senza poi ricostruire gli eventuali successivi interventi edilizi parziali.
Tuttavia, con la presentazione della CILA Superbonus, il tecnico è tenuto comunque a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi.
Qualora siano evidenziate delle difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e repressione contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento, l’Ente locale potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei lavori, gli ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo tuttavia salva la fruizione delle agevolazioni fiscali, quando la presentazione della CILA è conforme e non si ricada nelle ipotesi di decadenza sopra elencate.

ALTRI DETTAGLI – Inoltre  si prevede che quando le opere oggetto di Superbonus rientrino nel regime dell’edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento, senza la presentazione di alcun elaborato progettuale. Da ciò si evince tuttavia che – contrariamente a quanto di norma previsto – la CILA va presentata anche se le opere rientrano nell’edilizia libera (normalmente infatti, ai fini dei bonus fiscali, se le opere sono in edilizia libera si redige una autocertificazione che attesti tale circostanza).
In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, per gli interventi realizzati con la CILA Superbonus non è richiesta la Segnalazione certificata di agibilità alla conclusione dei lavori.

ULTERIORI PRECISAZIONI ANCE – L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (vedi documento disponibile in allegato – versione corretta) ha fornito anche alcune precisazioni importanti.

Interventi già in corso. Per gli interventi già in corso, avviati in forza di differenti procedimenti edilizi avviati prima della data di entrata in vigore del D.L. 77/2021 (01/06/2021) è possibile scegliere se procedere con la procedura già in essere oppure presentare una CILA Superbonus (che pertanto sarebbe invece da presentarsi per forza per i procedimenti già avviati a partire dal 01/06/2020). In ogni caso secondo ANCI in caso di Superbonus e contemporanea esecuzione di altre opere, il richiedente può richiedere al Comune di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA Superbonus.

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere. Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA Superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese (vedi punto d.3 del modello).

Acquisizione di atti e autorizzazioni di altri enti. Qualora la realizzazione degli interventi in Superbonus preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di ulteriori (es. autorizzazione paesaggistica, prevenzione incendi), la CILA Superbonus non supera la vigente normativa in materia.

Elaborati progettuali. Nella modulistica della CILA Superbonus è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi (fermo restando quanto detto prima per gli interventi in edilizia libera, per i quali può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica).

CILA-Superbonus

SISMABONUS SU CASE A SCHIERA E AGGREGATI EDILIZI: CHIARIMENTO COMMISSIONE LUGLIO 2021

SISMABONUS SU CASE A SCHIERA E AGGREGATI EDILIZI: CHIARIMENTO COMMISSIONE LUGLIO 2021
I chiarimenti di luglio 2021 della Commissione di monitoraggio che aprono nuove possibilità di intervento su singole unità strutturali negli aggregati edilizi e nei centri storici, ma anche su singole porzioni di villette o case a schiera. 
Con una nuova importante risposta di luglio 2021, la Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere sul tema degli interventi strutturali per la fruizione del Sismabonus sugli aggregati edilizi, e più in generale su edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente quali anche villette a schiera e case in linea, per definire una volta per tutte quale sia la scala di intervento minima da prendere in considerazione ai fini delle agevolazioni fiscali (per una scheda tematica completa e aggiornata sul Sismabonus, vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e attestazione).

Il nuovo parere reso noto il 13/07/2021 focalizza l’attenzione sulle condizioni per l’accesso al Sismabonus per interventi da realizzare su edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente (anche villette a schiera, case in linea, ecc.), fornendo ulteriori dettagli in continuità con i precedenti pareri espressi dalla Commissione.

NORME DI RIFERIMENTO – Il riferimento normativo è contenuto nell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (applicabile sia al Super-Sismabonus che al Sismabonus “ordinario”), il quale dispone su questo punto che “Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
Il parere della Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede sul punto a rileggere e interpretare la norma in questione, attualizzandola e rendendola coerente alle definizioni contenute all’interno delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018 (punto 8.7.1) e della Circolare 7/2019 (punto C8.7.1.3.2).

AGGREGATI EDILIZI E CASE A SCHIERA, ANALOGIE E DIFFERENZE – Risulta utile introdurre una differenza tra situazioni quali:
– aggregati edilizi, ovvero edifici aggregati che hanno una origine dilatata nel tempo, con addizioni progressive avvenute nel corso del tempo (anni, decenni o addirittura secoli), situazione tipica dei centri storici e degli insediamenti più risalenti e all’interno della quale potrebbero ragionevolmente trovarsi più Unità Strutturali nel senso definito dalle NTC;
– case a schiera e case in linea, casistiche che si differenziano dagli aggregati edilizi dal momento che la loro epoca di costruzione non è diluita nel tempo ma concentrata in un lasso temporale ristretto (seppure possa essere anche di qualche anno) e pertanto caratterizzati da un’unica struttura all’esito di un processo costruttivo unitario, e che quindi rappresentano generalmente un’unica Unità Strutturale nel senso definito dalle NTC.

L’UNITÀ STRUTTURALE NELLE NTC E NELLA CIRCOLARE – A beneficio dell’analisi che segue, si riporta inoltre la definizione di Unità Strutturale individuabile secondo il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018 punto 8.7.1) in quanto essa “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.
In altre parole, per poter individuare un’Unità Strutturale, occorre il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1) una discontinuità dovuta a spazi aperti (es. una strada che divide dall’edificio contiguo);
2) un giunto strutturale, tale da garantire un’adeguata distanza reciproca fra due edifici contigui e da impedire il fenomeno del martellamento strutturale;
3) che gli edifici contigui siano almeno tipologicamente diversi.
Il concetto è più estesamente esplicitato nella Circolare 21/01/2019, n. 7, punto C8.7.1.3.2, secondo la quale “L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.

SISMABONUS E PROGETTI UNITARI NEGLI AGGREGATI EDILIZI – La Commissione di monitoraggio muove dal presupposto che intervenire sugli aggregati edilizi in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del Sismabonus o Super-Sismabonus, ostacolando in pratica il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico, obiettivo che è il fine primario che le agevolazioni fiscali di cui trattasi.
Inoltre – come evidenziato nel precedente parere di aprile 2021 (cfr. Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio), l’esecuzione di interventi locali ben realizzati consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali (in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le Unità Strutturali adiacenti), una riduzione del rischio sismico.
Ne segue che – secondo la Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici – il riferimento a “progetti unitari” può essere inteso come limitato al concetto di singola Unità Strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici, con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle NTC.

SISMABONUS NELLE VILLETTE A SCHIERA O CASE IN LINEA – La Commissione di monitoraggio – a maggior chiarimento di quanto già espresso nel precedente parere di ottobre 2020 (cfr. Superbonus e interventi in ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità) – specifica inoltre che rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera, inclusi nella elencazione esemplificativa già contenuta nel citato parere di ottobre e nuovamente riportata qui di seguito.

INTERVENTI LOCALI CHE RIENTRANO NEL SISMABONUS – Il nuovo parere della Commissione di monitoraggioribadisce ulteriormente e precisa più in generale quanto già espresso nel precedente parere di aprile 2021 (cfr. Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di rischio), e cioè che gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi ammissibili interventi locali del tipo di quelli di seguito richiamati:
– interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
– interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
– interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali ad esempio l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO SISMICO – Riguardo a tale ultimo punto, la Commissione di monitoraggio ritiene che per gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC 2018), le verifiche di sicurezza da effettuare dovranno essere riferite alla singola Unità Strutturale, individuata con le modalità sopra indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera Unità Strutturale.
Ciò si pone in coerenza con i punti 8.7.1 e 8.7.2 delle NTC 18 e Circolare 7: “in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti … occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue”.
Infatti “oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, U.S. adiacenti di differente altezza”.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare 7/2019, La Commissione di monitoraggio richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.

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