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Archive del 11 Giugno 2021

Demolire e ricostruire è come ristrutturare: SUPERBONUS OK Circolare Min. 24/E/2020

Quesito
Sono proprietario di una vecchia abitazione unifamiliare sita in zona sismica 3, danneggiata dal sisma del 1980. Preciso che l’immobile non è accatastato. Vorrei realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, all’esito del quale l’immobile risulterebbe accatastato come A/3. È possibile agevolare l’intervento secondo le previsioni Sismabonus 110%?
Risposta
La circolare ministeriale n. 24/E/2020 ha precisato che sono ammessi alla maxi-detrazione da Superbonus gli interventi realizzati su immobili a destinazione «residenziale» che riguardino edifici o unità immobiliari «esistenti», non rientrando nel perimetro oggetto di agevolazione da Superbonus gli interventi qualificati come di «nuova costruzione».

Gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione sono inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e rientrano nel perimetro degli interventi agevolabili, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti richiesti dall’articolo 119 del decreto Rilancio. Dagli interventi di ristrutturazione edilizia agevolabili vanno, tuttavia, tenuti distinti gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione dell’immobile in un sito diverso da quello originario o un aumento volumetrico, i quali configurano una fattispecie di «nuova costruzione» esclusa dalla misura agevolativa in oggetto. Infine si evidenzia che secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria un immobile è esistente quando è iscritto in catasto o presenta i requisiti per la sua iscrizione.

Scadenza per i contributi minimi 2021 – il pagamento potrà essere effettuato entro il 31/12 – Inarcassa

Slitta al 31 dicembre la scadenza per i contributi minimi 2021. Gli importi: 2.360 euro per il soggettivo e 705 euro per l’integrativo
Il Consiglio di Amministrazione Inarcassa, con una breve nota, ha comunicato che il pagamento dei contributi minimi 2021  potrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione.

Slittano, dunque, le 2 scadenze stabilite per la corresponsione dei contributi minimi:

  • il 30 giugno
  • il 30 settembre.

I contributi minimi potranno essere pagati in concomitanza dell’eventuale conguaglio in scadenza il 31 dicembre 2021; i modelli Mav/F24, saranno, comunque, resi disponibili alle scadenze istituzionali.

Regolamento Inarcassa

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:

  • il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
  • il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
  • il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
  • il contributo di maternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.

Gli importi per il 2021

Per l’anno 2021 relativamente agli importi da versare ad Inarcassa, come previsto dal Regolamento generale di previdenza, il Consiglio di Amministrazione, lo scorso gennaio, ha deliberato la rivalutazione Istat delle pensioni e dei contributi allo 0,1%.

Pertanto, l’importo dei contributi minimi 2021 sarà:  (gli importi sono ridotti per i giovani Ingegneri)

  • 2.360 euro per il contributo soggettivo
  • 705 euro per il contributo integrativo.

Rimaniamo in attesa dell’approvazione dei ministeri vigilanti e, soprattutto, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia in merito all’esonero parziale dei contributi per quei professionisti che a causa della crisi pandemica hanno subìto un calo del fatturato.

Si tratta di una delle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, che esonera parzialmente i professionisti, iscritti alle Casse di previdenza private, dal versamento dei relativi contributi, qualora abbiano:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

La misura è limitata ai professionisti con fatturato non superiore a 50.000 euro (si fa riferimento ai redditi 2019).

Nodo periferico Inarcassa ZC
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