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Archive del 29 Aprile 2021

Deroga al versamento del minimo soggettivo entro il 31 maggio 2021

Deroga al versamento del minimo soggettivo entro il 31 maggio
Coloro che nel 2021 ritengono di produrre un reddito inferiore al minimo contributivo, possono chiedere la deroga e pagare a dicembre 2022 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto. La richiesta va inoltrata entro il 31 maggio, tramite Inarcassa On Line. Ricordiamo che la deroga può essere esercitata non più di 5 volte nella carriera e che gli iscritti titolari di pensione di altro ente, fatte salve le pensioni di invalidità civile dell’INPS, non possono esercitare tale facoltà.

Nodo periferico Inarcassa  ZC

Per rimettersi in regola c’è il Ravvedimento Operoso – Inarcassa

Per rimettersi in regola c’è il Ravvedimento Operoso

Inarcassa sta provvedendo al periodico aggiornamento delle posizioni previdenziali (controllo delle dichiarazioni e del versamento dei contributi). E’ possibile verificare la propria posizione e, se necessario, sanare eventuali irregolarità con il Ravvedimento Operoso, riducendo così le sanzioni del 70%.

La richiesta si inoltra da Inarcassa On line, tramite la voce “Come rimettersi in regola”, nel menu Adempimenti.

Bonus Baby Sitting Inps

Bonus Baby Sitting Inps

Il D.L. 30/2021 prevede per gli iscritti a Inarcassa la possibilità di accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per un importo pari a 100€  settimanali, o al congedo parentale, purché l’altro genitore non acceda ad altre tutele. La domanda può già essere inoltrata ad INPS tramite il servizio online ‘Bonus servizi di babysitting’.

Agevolazioni prima casa: ok all’immobile ereditato

Sì alle agevolazioni prima casa anche per un immobile ereditato, purché entro un anno sia venduta l’abitazione acquistata precedentemente

Con la risposta all’interpello n. 277/2021 all’interpello di un contribuente l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile fruire delle agevolazioni prima casa anche su immobile ricevuto in eredità.

L’importante è alienare entro un anno la precedente abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Il quesito

Un notaio deve redigere una stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per il quale la parte acquirente intende richiedere le agevolazioni prima casa.

L’istante premette che la parte acquirente è titolare della piena proprietà di altro immobile posto nel medesimo Comune, acquisito a titolo non oneroso in eredità usufruendo delle agevolazioni prima casa.

La parte acquirente intenderebbe procedere all’acquisto di cui sopra con contestuale impegno in atto a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede.

L’istante, quindi, chiede se il suo cliente possa beneficiare dell’agevolazione in base al comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR che riconosce l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il Fisco ricorda che l’articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016), nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa.

Tale disposizione prevede, infatti, che:

L’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto […] a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto.

In seguito la circolare 8 aprile 2016, n. 12 (quesito 2.3) e poi la risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E hanno chiarito in via generale che “La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) esplica effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione“.

Le Entrate spiegano che lo scopo della norma è quello comunque di consentire al contribuente, al termine dell’anno per l’alienazione, di risultare nello stesso comune titolare di un solo immobile acquistato con le agevolazioni.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso specifico sia possibile avvalersi delle agevolazioni in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possesso di altro immobile situato nello stesso Comune acquistato con le stesse agevolazioni, sempre a condizione che si proceda alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.

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