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Archive del 21 Maggio 2020

Inarcassa – Versamenti contributi su F24 per crediti d’imposta – dal 1 giugno 2020

Dal 1° giugno sarà possibile accedere al sistema di versamento unitario che, attraverso il Modello F24, consente di utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento dei contributi dovuti dagli iscritti Inarcassa.

A seguito della convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e Inarcassa, è stata pubblicata la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020, che rende note le causali del contributo attribuite ai versamenti destinati alla Cassa da inserire nel Modello.

La compensazione potrà essere impiegata a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2020, compilando il secondo riquadro della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”

Causali contributo INARCASSA
Si riportano qui di seguito i codici da utilizzare nel campo “causale contributo” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

E085 = Inarcassa – contribuzione soggettiva minima;

E086 = Inarcassa – contribuzione soggettiva conguaglio;

E087 = Inarcassa contribuzione integrativa minima;

E088 = Inarcassa contribuzione integrativa conguaglio;
E089 = Inarcassa contribuzione per maternità/paternità;
E090 = Inarcassa contribuzione società di ingegneria.
Gli altri campi esposti vanno compilati come segue:

“Codice Ente”: 0011
“Periodo di riferimento”: indicare mese e anno di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA
“Codice Sede”: nessun valore
“Codice Posizione”: nessun valore.
Immagine che mostra un esempio di come compilare l’F24 per INARCASSA
Esempio di compilazione modello F24

Le suddette causali saranno operative a decorrere dal 1° giugno 2020.

 

Superbonus e detrazioni al 110%

Il dl n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, prevede, tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, detrazioni fiscali al 110% (superbonus).

Nel titolo VI – misure fiscali all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110%  per interventi:

  • volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus);
  • per la riduzione del rischio sismico (sismabonus);
  • relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione al 110% tuttavia è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il campo d’azione.

Per tali interventi è previsto che il contribuente potrà optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

  • Ecobonus al 110%
    • a – Interventi d’isolamento termico
    • b – Impianti centralizzati
    • c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari
    • Detrazione per altri interventi di efficientamento energetico
    • Rispetto dei requisiti in materia di prestazioni energetiche
    • Detrazione del 110% per impianti fotovoltaici
    • Detrazione al 110% colonnine di ricarica auto elettriche
  • Sismabonus al 110%
  • Beneficiari

Ecobonus al 110%

La detrazione di cui all’articolo 14 del dl 63/2013 (convertito nella Legge n. 90/2013) si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari impatto.

Gli interventi agevolati sono:

  1. interventi di isolamento termico (cappotto termico);
  2. impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.

Il superbonus in pratica riguarda principalmente o gli interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari (cappotto e/o sostituzione impianti di riscaldamento).

Le suddette disposizioni contenute non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

a – Interventi d’isolamento termico

Sono agevolati gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (come ad esempio il cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

b – Impianti centralizzati

La detrazione del 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:

  • il riscaldamento;
  • il raffrescamento;
  • la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’ edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

c – Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari

Sono detraibili gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:

  • il riscaldamento;
  • il raffrescamento;
  • la fornitura di acqua calda sanitaria;

a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.

Detrazione per altri interventi di efficientamento energetico

Solamente coloro che eseguono interventi di cui alla lettera a,b,c potranno detrarre, con l’aliquota del 110% anche altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del dl n.63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente.

Rispetto dei requisiti in materia di prestazioni energetiche

Ai fini dell’accesso alla detrazione, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente agli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se il miglioramento di due classi non fosse possibile, perché già si trova in una classe alta, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

Il passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Detrazione del 110% per impianti fotovoltaici

Prevista la detrazione al 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi lettera a,b,c.

La detrazione per tali impianti è innalzata al 110% solo se eseguita contestualmente a interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari (cappotto e  sostituzione impianti di riscaldamento).

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’ impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettere d) , e) ed f), del dpr 380/2001) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1 .600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Detrazione al 110% colonnine di ricarica auto elettriche

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici si prevede la detrazione al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’ installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alla lettera a,b,c.

Sismabonus al 110%

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’ articolo 16 del dl n. 63/2013 (sismabonus) l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Beneficiari

Possono accedere alle suddette detrazioni:

  1.  i condomìni;
  2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;
  3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
  4. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Credito d’imposta al 60% per l’adeguamento dei luoghi di lavoro

Una delle novità del decreto Rilancio, recentemente pubblicato in Gazzetta, prevede all’articolo 120, un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Infatti, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020.

Spese ammesse

Sono detraibili gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19.

Sono compresi gli interventi edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni.

Il credito può inoltre essere utilizzato per:

  • l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’ attività lavorativa;
  • l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Beneficiari

Possono usufruire del credito:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico;
  • le associazioni;
  • le fondazioni;
  • gli altri enti privati;
  • gli enti del Terzo settore.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile in 10 anni esclusivamente in compensazione, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il DVR (documento di valutazione dei rischi) e l’integrazione in emergenza COVID-19

In questi giorni ci sono stati molti dubbi in merito alla necessità della redazione di un nuovo DVR (aggiornamento del documento di valutazione dei rischi) o all’integrazione di quello esistente con l’indicazione delle azioni intraprese dal datore di lavoro.

Il DVR (documento di valutazione dei rischi) e l’integrazione in emergenza COVID-19

Il documento di valutazione rischi, noto anche come DVR, è il documento che viene redatto in seguito alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. La valutazione dei rischi è un obbligo inderogabile del datore di lavoro, come stabilito dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e il Medico Competente nei casi previsti dall’art. 41.

A seguito dell’emergenza COVID-19, non è necessario “aggiornare” il DVR ma “integrarlo”, nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di azioni ad integrazione del DVR, finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro di cui al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

Il chiarimento arriva proprio dal Ministero della Salute, con la Circolare del 29 aprile 2020 avente ad oggetto indicazioni operative relative alle attività del Medico competente, nella quale si richiama l’attenzione sull’importanza della figura del Medico competente nella fase di riapertura delle attività produttive.

Se, infatti, il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.

Quando occorre aggiornare il DVR

Il DVR va aggiornato solo qualora sia stata già effettuata una valutazione specifica del rischio biologico, come ad esempio in ambito ospedaliero / sanitario. Nelle attività lavorative ordinarie (uffici, aziende, ecc.) non è necessario aggiornare il DVR.

E’ obbligatorio, invece, per tutte le attività redigere un opportuno piano di sicurezza COVID-19.

Come redigere il piano di sicurezza COVID-19

Ricordiamo che per integrare correttamente il DVR è necessario definire un accurato piano di sicurezza COVID-19 che contenga tutte le specifiche misure da adottare, in conformità al DPCM 26 aprile 2020 e ai protocolli condivisi del 24 aprile 2020, allegati al DPCM stesso.

Tra gli aspetti principali da inserire nel piano, ne citiamo alcuni:

  • ORGANIZZAZIONE GENERALE
    • Organizzazione del lavoro
    • Modalità d’ingresso dei lavoratori in ufficio
    • Modalità d’accesso dei fornitori esterni
    • Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
    • Presidio sanitario aziendale COVID-19
    • Gestione di una persona sintomatica
    • Caso di persona positiva a COVID-19
    • Informazione e formazione
    • Sorveglianza sanitaria
    • Tecnologie per controllo
  • LUOGHI DI LAVORO
    •  Accessi
    • Locali per il presidio sanitario COVID 19
    • Percorsi pedonali
    • Servizi igienici
    • Refettori
    • Spogliatoi
    • Uffici
    • Modalità d’accesso dei fornitori esterni
    • Impianti
  • MISURE DEL PROTOCOLLO LUOGHI DI LAVORO
    • Informazione
    • Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda
    • Contenuto dell’informazione ai lavoratori e a chiunque entri in ufficio
    • Informazione ai lavoratori per mansione e contesto lavorativo
    • Modalità di ingresso in azienda
    • Controllo della temperatura corporea
    • Informazione sulla preclusione dell’accesso
    • Persona positiva a COVID 19: certificazione di avvenuta negativizzazione
    • Procedure di ingresso, transito e uscita fornitori
    • Regole comportamentali autisti dei mezzi di trasporto
    • Servizi igienici dedicati
    • Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc.)
    • Servizio di trasporto
    • Persona positiva a COVID-19: lavori in appalto
    • Informazioni all’impresa appaltatrice
    • Pulizia e sanificazione
    • Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali
    • Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse
    • Precauzioni igieniche personali
    • Obbligo precauzioni igieniche personali
    • Obbligo dei dispositivi di protezione individuale
    • Uso della mascherina negli spazi comuni
    • Gestione spazi comuni
    • Rimodulazione dei locali di lavoro
    • ecc.

Decreto Rilancio (dl 34/2020)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio il decreto Rilancio (dl 34/2020).

Il decreto, atteso sin dal mese di aprile (in un primo momento era stato ribattezzato “decreto aprile”), è suddiviso in 9 titoli:

Titolo I – SALUTE E SICUREZZA – finanziamenti e riorganizzazione della sanità: personale sanitario, riordino della rete ospedaliera, medicinali, sanità militare, ecc.;
Titolo II – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA – prevede una serie di misure e finanziamenti per le imprese: finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni sugli affitti, riduzione delle spese fisse delle utenze elettriche non domestiche, misure per startup e industria 4.0, ecc.;
Titolo III – MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI – misure in materia: DPI, cassa integrazione, integrazione salariale, permessi e congedi, ecc.;
Titolo IV – DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA –
Titolo V – ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI – prevede una serie di rinvii e fondi straordinari destinati agli enti locali;
Titolo VI – MISURE FISCALI – vengono previsti una serie di interventi sulle imposte ed i tributi, sulle accise, sugli indici ISA, sulla fatturazione elettronica, ecc.;
Titolo VII – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO –
Titolo VIII – MISURE DI SETTORE – sono previste misure specifiche per: turismo e cultura, editoria, trasporti, sport, giustizia, agricoltura, ambiente, istruzione, università e ricerca, innovazione tecnologica, sud, concorsi, periodo emergenza Covid-19;
Titolo IX – TITOLO IX ULTERIORI DISPOSIZIONI –
Di seguito riportiamo una sintesi con le misure principali previste dal decreto e contenute nel comunicato stampa del CdM n. 45 che lo aveva approvato.

Indice [Nascondi]

Titolo I – Sistema sanitario ed emergenza
Titolo II – Misure per le imprese
Contributo a fondo perduto
Esenzione dall’Irap
Credito d’imposta del 60 % sugli affitti
Abolizione prima rata IMU per alberghi e lidi
Riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche
Rifinanziamento fondo di garanzia
Titolo III – Misure per i lavoratori
Bonus per liberi professionisti INARCASSA e gestione separata Inps
Reddito di emergenza (Rem)
Cassa integrazione
Divieto di licenziamento
Congedi parentali
Smart working
Titolo IV – Famiglie e disabili
Titolo V – Enti locali
Titolo VI – Fisco
Cancellazione aumenti IVA
Detrazioni al 110%
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Riduzione IVA per i DPI
Sospensione fino a settembre di imposte e tributi
Titolo VII – Misure per il risparmio
Titolo VIII – Misure di settore del decreto Rilancio
Titolo I – Sistema sanitario ed emergenza
La prima parte del decreto riguarda una serie di misure relative al sistema sanitario, si dispone per esempio il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva.

E’ previsto inoltre l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva e l’assunzione di circa 9.000 infermieri.

Viene introdotto per la prima volta l’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19.

Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al personale sanitario, direttamente impiegato nell’emergenza, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato.

Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.

Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.

Titolo II – Misure per le imprese
Contributo a fondo perduto
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto.

Esenzione dall’Irap
Il decreto prevede l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Credito d’imposta del 60 % sugli affitti
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.

Gli immobili devono quindi essere destinati allo svolgimento di : attività industriali; attività commerciali; attività artigianali, agricole, di interesse turistico; esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Abolizione prima rata IMU per alberghi e lidi
Il decreto rilancio prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

Riduzione degli oneri fissi delle bollette elettriche
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse disponibili.

Rifinanziamento fondo di garanzia
E’ previsto un incremento delle risorse destinate al fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 1, comma 14, del dl n. 23/2020.

Titolo III – Misure per i lavoratori
Bonus per liberi professionisti INARCASSA e gestione separata Inps
Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (tra cui INARCASSA).

Reddito di emergenza (Rem)
Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.

Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Cassa integrazione
Il decreto rilancio prevede:

l’innalzamento a 18 settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Divieto di licenziamento
Si estende a 5 mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Congedi parentali
Previsto l’innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

Smart working
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Per maggiori informazioni sul lavoro agile consigliamo la lettura dell’articolo di approfondimento di BibLus-net.

Titolo IV – Famiglie e disabili
Il decreto rilancio prevede l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e del Fondo per le politiche della famiglia.

Previste risorse aggiuntive ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini.

Titolo V – Enti locali
Si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto apposito.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Titolo VI – Fisco
Cancellazione aumenti IVA
Soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

Detrazioni al 110%
Prevista la detrazione nella misura del 110 % delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi destinati:

ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus);
alla riduzione del rischio sismico (sismabonus);
a interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
a interventi ad essi connessi relativi all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020.

Gli interventi devono essere necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza.

Il credito è usufruibile anche all’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Riduzione IVA per i DPI
Prevista nel decreto rilancio anche la riduzione Iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.

Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva.

Sospensione fino a settembre di imposte e tributi
Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.

Titolo VII – Misure per il risparmio
Il Ministero dell’economia è autorizzato, nei 6 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Titolo VIII – Misure di settore del decreto Rilancio
Sono previste, nella parte finale del decreto rilancio, misure specifiche per i settori:

Turismo
previsto il Tax credit vacanze, ossia un credito di 500 euro destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, per il 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast;
istituito un fondo di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento per ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Istruzione e cultura
istituito con il decreto rilancio un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.
Editoria
previsto l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 %;
in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 % della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali.
Trasporti e infrastrutture
al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale;
il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari;
nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un buono pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Sport
Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati.
Agricoltura
Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Istruzione, università e ricerca
si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali;
agevolato l’acquisto di DPI e servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria.

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