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Archive del 29 Novembre 2019

Decreto Fiscale 26/10/2019

art. 17-bis nel D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241 – è volta a tutelare l’erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro;

– Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (art. 18): la norma introduce modifiche al D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231, volte a ridurre progressivamente la soglia – ora fissata a 3.000 euro – che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati; tale soglia viene ridotta dapprima a 2.000 euro (con decorrenza 01/07/2020-31/12/2021) e successivamente a 1.000 euro (a decorrere dal 01/01/2022);
– Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 23): L’art. 15, comma 4, del D.L. 18/10/2012, n. 179, prevede per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito; viene ora introdotto nell’art. 15, del D.L. 179/2012 il comma 4-bis che prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione, di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito da parte di uno dei soggetti obbligati ai sensi del comma 4. La sanzione è pari ad un importo di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento;
– Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici (art. 33): per i contribuenti interessati dal sisma del 26/12/2018, che ha colpito alcuni Comuni della Provincia di Catania, è prevista la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del D.L. 31/05/2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 26/12/2018 e il 30/09/2019. Si prevede ora la proroga del termine di ripresa della riscossione per i predetti soggetti che hanno beneficiato della sospensione. In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16/01/2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020;
– Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39): mediante modifiche al D. Leg.vo 10/03/2000, n. 74 – recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – si inaspriscono le pene nei confronti degli evasori fiscali;
– Revisione priorità investimenti (art. 49): si mira ad ampliare i contributi previsti dalla L. 145/2018 per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche agli investimenti nel settore dei trasporti e viabilità con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, a quelli per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, alle infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali;
– Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. (art. 50): vengono apportate modifiche al quadro vigente (di cui anche alla Legge di bilancio 2019, L. 30/12/2018, n. 145), per superare alcune criticità applicative.

Trattamento fiscale rimborsi spese dei professionisti

TRATTAMENTO FISCALE SPESE ANTICIPATE DAL PROFESSIONISTA

Si tratta in questo caso di spese sostenute dal professionista per conto del cliente ma in nome proprio, cioè con fattura o ricevuta fiscale intestata direttamente al professionista.

In questo caso i rimborsi – se afferenti spese di carattere generale e non direttamente riconducibili e strumentali ad uno specifico incarico professionale (ad es. spese di segreteria generali, spese di utilizzo autovettura, ecc.) -sono assimilati a compensi, e devono quindi essere inseriti in fattura, assoggettati ad IVA, contributo Cassa di previdenza e ritenuta d’acconto alla stregua degli altri compensi percepiti.

TRATTAMENTO FISCALE SPESE ANTICIPATE DAL COMMITTENTE

In questi casi, caratterizzati dal fatto che la spesa viene anticipata dal professionista ma il documento fiscale (fattura o ricevuta) è intestato al cliente, le spese vengono trattate come nel caso di cui all’esempio di fattura n. 2.

La soluzione di cui in precedenza è esplicitamente riportata nella norma di cui all’art. 4 del D.P.R. 917/1986, comma 5, con riguardo alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

Tale esplicita indicazione si è resa necessaria in seguito ad una discutibile interpretazione dell’Agenzia delle entrate (Circ. Ag. Entrate 04/08/2006, n. 28/E), ove si sosteneva che i rimborsi spese in questione dovessero necessariamente essere considerati dal professionista come compensi, in pratica facendoli ricadere nell’esempio di fattura n. 1, anche con fattura direttamente intestata al cliente.

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