Archive del 28 Gennaio 2019
Apprendisti negli studi professionali: incentivi per la stabilizzazione
Stanziato un contributo Ebipro di 800 euro per incentivare la stabilizzazione degli apprendisti negli studi professionali
Ebipro (Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali) eroga un contributo una tantum, quale incentivo all’occupazione, al datore di lavoro che conferma in servizio gli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato, come disciplinato dagli art. 27 e ss. del CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015.
Al fine di promuovere ulteriormente la stabilizzazione dei livelli occupazionali del settore, il limite massimo del contributo, inizialmente fissato a 500 euro, è stato incrementato a 800 euro per le istanze ricevute dall’Ente a partire dal 1° gennaio 2019 in poi.
Il contributo viene corrisposto a titolo di rimborso parziale del costo de lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di apprendistato ed è riproporzionato in caso di assunzione a tempo parziale.
Per accedere alla misura, la contribuzione alla bilateralità (C.A.DI.PRO.F. ed E.BI.PRO.) per l’apprendista deve essere versata in modo regolare e continuativo per l’intero periodo di apprendistato previsto dal CCNL .
Il contributo riguarda gli apprendisti confermati in servizio a partire dal mese di luglio 2017, fermi i termini di presentazione della domanda previsti dal successivo Art. 2 del regolamento allegato.
Domande
La richiesta deve essere presentata tramite email all’indirizzo incentivioccupazione@ebipro.it entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di apprendistato.
La domanda deve essere inviata in un’unica soluzione e completa dei seguenti allegati:
- modulo di richiesta (allegato di seguito al regolamento), regolarmente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dello studio/azienda richiedente
- comunicazione della conferma in servizio dell’apprendista, recante espressa indicazione del periodo di apprendistato svolto presso lo studio
- busta paga del lavoratore cui si riferisce la richiesta del primo mese successivo alla conclusione del periodo di apprendistato
Ebipro potrà invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa.
Ebipro, accolta la richiesta, provvede alla corresponsione del contributo, a titolo di parziale rimborso del costo del lavoro risultante dalla busta paga inviata, entro 4 mesi dalla presentazione della domanda.
Regime forfettario per i professionisti
Regime forfettario 2019: innalzata a 65.000 euro la soglia limite di ricavi/compensi con imposta sostitutiva unica al 15%. Novità, requisiti, condizioni e vantaggi
La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede importanti novità in merito all’estensione del regime forfettario; a partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore delle modifiche circa i nuovi requisiti di acceso e di permanenza nel regime forfettario.
In particolare, il provvedimento estende il regime agevolato con imposta sostitutiva unica agevolata al 15% a tutte le attività d’impresa e professionali che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi/compensi fino a un massimo di 65.000 euro (tale limite era in precedenza fissato a 30.000 euro).
Vengono apportate modifiche all’art. 1 della legge di legge di Bilancio 2015 (legge 190/2014) che introduce il regime forfetario, un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata; i vecchi commi 54 e 55 della legge di Bilancio 2015 sono sostituiti dai nuovi commi 9–11, art. 1, della legge di Bilancio 2019.
Requisiti ed esclusioni
Dal 1° gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’arco dell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
- non hanno partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
- non hanno il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario
- inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
- NON possono accedere al regime le persone fisiche la cui attività siano esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro
Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.
Inoltre, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018.
Da notare che rispetto al passato, vengono invece eliminati i seguenti requisiti: il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti; il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito; il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.
Tassazione
Chi accede al regime forfettario non potrà dedurre costi dal reddito: i compensi su cui applicare l’imposta, infatti, sono ridotti mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.
Di seguito si riportano i coefficienti di redditività.
Tipologia di attività |
Coefficienti di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande
|
40% |
Commercio ingrosso e dettaglio
|
40% |
Commercio ambulante di alimentari e bevande
|
40% |
Commercio ambulante di altri prodotti
|
54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
Intermediari di commercio | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 40% |
Attività professionali | 78% |
Altre attività economiche | 67% |
Il meccanismo di tassazione, da applicare ai ricavi/compensi moltiplicati per i coefficienti di redditività, è il seguente:
- le partite Iva con un fatturato fino a 65.000 euro sono soggette al 15% di imposta
- con reddito annuo tra i 65.000 e i 100.000 euro, dal 2020, la tassazione sale al 20% (regime super-forfettario)
- per i primi 5 anni di attività la tassazione è pari al 5% (questo ulteriore sconto di imposta non ci sarà per chi ha avuto una partita Iva nei 3 anni precedenti)
Regime super-forfettario
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 17-22) prevede, inoltre, agevolazioni anche per redditi fino a 100.000 euro, con l’introduzione di un livello intermedio di agevolazioni per coloro i quali non rientrano nel regime forfetario.
A partire dal 1° gennaio 2020, per i professionisti e gli imprenditori individuali che nell’anno precedente hanno superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione, sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva avente un’aliquota pari al 20%.
Come si calcola la tassazione per un professionista
Per calcolare il reddito imponibile in regime forfettario per un professionista occorre moltiplicare i compensi annuali percepiti per il coefficiente di redditività pari al 78% (V. tabella precedente).
A tale valore vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori. Si moltiplica poi il valore ottenuto per il 15%
Cedolare secca 2019: tassazione agevolata anche per gli affitti di negozi e capannoni
Ecco come funziona il regime della cedolare 2019 secca per negozi e botteghe: si pagherà il 21% di imposta sui nuovi contratti di affitto di negozi di categoria C/1 e fino a 600 m2
Tra le novità previste dalla legge di Bilancio 2019 c’è la possibilità di avvalersi, su richiesta, del regime di tassazione agevolato (la cosiddetta cedolare secca) anche per le locazioni di negozi e botteghe, applicando così ai canoni l’imposta sostitutiva del 21%.
In particolare, all’art. 1, comma 59 della legge si ha:
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Optando per la cedolare secca, i proprietari di immobili locati a fini commerciali, come negozi, botteghe e in genere locali commerciali, usufruiscono quindi della tassazione sostitutiva al 21% al posto delle ordinarie aliquote Irpef; la novità comporta evidenti ed immediati vantaggi per i proprietari di immobili locati.
Limiti e requisiti nella legge di Bilancio 2019
I vincoli ed i requisiti per poter accedere al regime agevolato sono così brevemente riassunti nel vademecum di Confedilizia (Confederazione Italiana Proprietà Edilizia):
- I contratti di locazione devono essere stipulati nel corso dell’anno 2019.
- La cedolare potrà essere applicata per l’intera durata del contratto.
- Il nuovo regime fiscale interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente.
- La cedolare può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600 metri quadri; nel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate.
- Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.
- L’aliquota della cedolare è pari al 21%.
- Non ci si può avvalere del nuovo regime fiscale in caso di contratti stipulati nell’anno 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
- L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché i software di compilazione relativi al Modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare i nuovi contratti esclusivamente recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia stessa, e non in via telematica.
Beneficiari
Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.
Cedolare secca, cos’è
A partire dal 2011, l’art. 3 del dlgs 23/2011, ha introdotto un nuovo regime facoltativo, alternativo a quello ordinario, di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, ossia il regime della cedolare secca.
La cedolare secca prevede dei vantaggi fiscali per i proprietari di una casa che decidono di cedere l’immobile in locazione ad uso abitativo; in particolare, per il periodo di durata dell’opzione è prevista l’esclusione:
- dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato
- dell’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito
- dell’imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio
La cedolare secca sostituisce, quindi, le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Inoltre, per il periodo di durata dell’opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva che è pari:
- al 21% per i contratti di locazione a canone libero (della durata 4+4)
- al 10% per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni con carenza abitative e nei Comuni ad alta tensione abitativa (della durata di 3+2)
Quota iscrizione anno 2019
La quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2019 è stata confermata e l’importo rimane quello dello scorso anno.
La scadenza sarà il 31 Marzo 2019 e i bollettini saranno inviati per posta.
Nel caso la lettera non arrivasse in tempo è comunque obbligo dell’iscritto informarsi presso la segreteria dell’Ordine o tramite il sito per pagare entro la data stabilita.