Archivio di Aprile 2018
Convocazione Assemblea degli iscritti
A norma dell’art. 26 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537, è indetta l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo per il giorno 16 Maggio 2018 alle ore 12.00 in adunanza ordinaria di prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno: Mercoledì 16 Maggio 2018 – ore 17.00 presso la Sede dell’Ordine
Quota iscrizione anno 2018 – modalità di versamento
Nei primi giorni del mese di Aprile sono stati spediti i bollettini per il pagamento della quota di iscrizione anno 2018 con scadenza 30 Aprile 2018.
Nel caso in cui la lettera non fosse ancora arrivata, si può provvedere al versamento in uno dei seguenti modi:
1) Con pagamento del bollettino Postale
Conto corrente postale n. 95432258 intestato a Ordine Ingegneri Rovigo
Causale: Quota iscrizione Albo anno 2018
2) Pagamento in contanti presso la Segreteria dell’Ordine
3) Bonifico
IBAN IT52W0760 11220 0000095432258 intestato a Ordine degli Ingegneri di Rovigo
Indicare nella causale: (il cognome e nome) Quota iscrizione Albo anno 2018
(scrivere anche il numero iscrizione in caso di omonimia)
- Iscritti da più di 3 anni e da meno di 40 anni : Euro 170,00 (euro centosettanta/00)
QUOTE RIDOTTE
- Iscritti da meno di 3 anni – dal 2016 in poi Euro 70,00 (euro settanta/00)
- Iscritti da oltre 40 anni – dal 1978 in poi Euro 70,00 (euro settanta/00)
ESENTI
- Iscritti con età anagrafica superiore a 80 anni : esenti
Risposta ad un quesito circa la tematica del Direttore Tecnico SOA
Si riporta un quesito posto da un’iscritto circa la tematica del DIRETTORE TECNICO SOA , figura prevista dall’art.87 del DPR 207 del 2010.
L’incarico del DIRETTORE TECNICO SOA può essere rivestito anche da un dipendente ?
Vorrei chiarire quali responsabilità il DIRETTORE TECNICO SOA dipendente continua ad avere una volta che si licenzia dall’azienda.
Risposta dell’Avvocato:
“.. con riferimento al quesito posto dal Vostro iscritto, la formulazione dello stesso non consente di dare una risposta che vada oltre delle affermazioni di carattere generale basate sui principi; non viene infatti fornito alcun dato specifico su qualche particolare fattispecie, tale da poter analizzare più nel concreto la situazione.
Preliminarmente va considerato che, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato, la responsabilità del lavoratore presuppone una violazione dell’obbligo generale di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., e quindi ad esempio una violazione di direttive impartite dal datore di lavoro, imperizia, negligenza, ecc.; è onere del datore di lavoro dimostrare l’esistenza di una tale negligenza, nonchè il nesso causale con il danno lamentato.
In linea generale, una volta che il Direttore Tecnico è uscito dall’azienda, la sua responsabilità potrebbe astrattamente configurarsi comunque, se l’operato negligente del dipendente venisse individuato ad esempio come la causa di un risultato finale negativo della prestazione resa dall’impresa in favore di terzi: è il caso, ad esempio, di vizi dell’opera che vengano contestati all’impresa e che questa pretenda di addebitare al Direttore Tecnico per avere malamente svolto il proprio ruolo tecnico, per avere malamente eseguito la propria attività di sorveglianza, di direzione tecnica appunto, e così via. Sarebbe tuttavia onere del datore di lavoro dimostrare che il danno è effettivamente imputabile all’operato del Direttore Tecnico e non, ad esempio, al contesto lavorativo complessivo, alla organizzazione adottata dall’imprenditore, dalla tipologia di strumenti disponibili, e così via.
In sostanza, in linea teorica non si può affermare che la cessazione del rapporto di lavoro porti con sè la cessazione di qualsiasi ipotesi possibile di responsabilità; tuttavia si tratta di uno scenario che richiede la presenza di numerose condizioni per il suo verificarsi.
In ultima analisi, anche la presenza di una copertura assicurativa in favore dell’impresa (e quindi indirettamente del suo Direttore Tecnico, meglio se espressamente menzionato in polizza tra i soggetti il cui operato è coperto da assicurazione) può risultare elemento di grande significato. ..”
Richiesta disponibilità per verifica strutturale
Il Comune di Fratta Polesine è intenzionato a porre in essere una verifica strutturale presso la Casa Museo “G. Matteotti” di Fratta Polesine.
Chi è interessato deve presentare al Comune (tramite PEC) l’eventuale interesse per l’incarico entro il 2 Maggio 2018
Risponde l’Agenzia delle Entrate: per accedere al bonus ristrutturazioni il limite massimo deve tener conto delle spese già sostenute
Nel caso di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo delle spese detraibili per i nuovi interventi di ristrutturazione sarà 96.000 euro meno gli importi destinati ai lavori effettuati in precedenza: si deve tener conto anche delle somme già sostenute negli stessi anni.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito ad una domanda posta da un contribuente attraverso la posta di Fisco Oggi circa il bonus ristrutturazioni.
In particolare:
Nel caso in cui i lavori realizzati in un anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche di quelle spese sostenute negli stessi anni. Pertanto, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto (articolo 16-bis, comma 4, Tuir).
Ricordiamo che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La legge di Bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione al 50% sull’Irpef relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e confermato il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
In definitiva, come chiarito dalle Entrate, per la nuova ristrutturazione si potranno spendere 96.000 euro meno gli importi destinati ai lavori effettuati in precedenza.
Codice prevenzione incendi, dal CNI le osservazioni al dm 3 agosto 2015
Codice prevenzione incendi, dal CNI le osservazioni al dm 3 agosto 2015: testo originale, testo modificato e motivazioni
Il CNI, consiglio nazionale degli ingegneri, ha inviato ai Vigili del Fuoco una nota con allegate le 77 osservazioni circa il Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).
A seguito dell’entrata in vigore del dm 3 agosto 2015, il CNI, intenzionato a presentare una proposta di aggiornamento del Codice di prevenzione incendi, invitava gli Ordini a formulare le osservazioni che sono poi confluite in un documento di sintesi condiviso, trasmesso alla Direzione Centrale dei VVF.
Si tratta di 77 osservazioni, raccolte in un tabella riassuntiva in cui è riportato:
•articolo/paragrafo/tabella del Codice
•testo originale
•proposta testo modificato/integrato
•motivazione/commento
Le principali osservazioni del CNI
Tra le principali osservazioni del CNI recepite dal nuovo Codice si evidenziano, ad esempio:
•i manutentori non rientrano nel profilo di rischio degli occupanti dell’attività
•introduzione della definizione del concetto di “separazione strutturale”
•è riduttivo annoverare tra gli elementi non portanti solo gli elementi strutturali che sono sottoposti al solo peso proprio (le orditure secondarie delle strutture di copertura concorrono a supportare il pacchetto copertura ma non sono mai in possesso del requisito di resistenza al fuoco degli elementi portanti principali)
•necessità di definire anche gli elementi “non strutturali” per i quali è richiesta l’integrità e/o la permanenza in sede in caso di incendio
•le classi di reazione al fuoco A1; A1L; A2-s1,d0; A2FLs1, d0; A2L-s1,d0, individuano materiali che non partecipano o contribuiscono in maniera non significativa all’incendio
•altro