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Archive del 8 Marzo 2018

Brochure Inarcassa

Si pubblica di seguito il riassunto dell’attività di Inarcassa

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Polizza sanitaria Inarcassa 2018: buone notizie per gli iscritti non in regola

Polizza sanitaria Inarcassa 2018 per gli iscritti non in regola: ok se regolarizzano la loro posizione contributiva entro il 15 aprile 2018

Inarcassa offre una nuova opportunità ai propri iscritti esclusi dalla polizza sanitaria Inarcassa 2018 in quanto non in regola con il pagamento dei contributi alla data del 15 ottobre 2017.

Dal 1° gennaio 2018 a tutti gli iscritti Inarcassa è garantita una copertura assicurativa sanitaria base con RBM Assicurazione Salute (fino al 2021) per la fornitura del servizio sanitario che include la possibilità di effettuare una serie di prestazioni mediche preventive annuali. Inoltre, con il nuovo contratto le coperture sono state integrate con ulteriori garanzie, come ad esempio la protezione degli eventi infortunistici.

La copertura assicurativa è riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi, in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale; la copertura è esclusa, invece, per coloro che non sono in regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e con effetto sull’assicurazione dell’anno successivo.

Tuttavia, Inarcassa ha comunicato che gli iscritti non in regola alla data del 15 ottobre 2017, e pertanto esclusi dalla copertura sanitaria per l’intero anno 2018, potranno essere riammessi in copertura della polizza base RBM per il secondo semestre 2018 se regolarizzeranno la loro posizione (adempimenti contributivi e dichiarativi) entro il prossimo 15 aprile. Allo stesso modo potranno, con premio a proprio carico, aderire alla polizza integrativa ed estendere le garanzie al nucleo familiare.

Esenzione IMU per terreni agricoli

L’esenzione IMU per terreni agricoli vale anche per coltivatori diretti e imprenditori agricoli in pensione.

L’esenzione IMU prevista per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il chiarimento arriva dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df del primo marzo 2018.

IMU per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

  • possesso del fondo
  • persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo
  • qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1, Dlgs 99/2004)
  • iscrizione nella previdenza agricola.

Quesito su IMU e risposte del dipartimento Finanze

Sono pervenuti al dipartimento delle Finanze alcuni quesiti relativi alla compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e l’eventuale conseguente esonero dal pagamento IMU sui terreni agricoli posseduti dal pensionato.

NTC 2018 – Periodo transitorio

Il CNI ricorda come comportarsi in merito alle NTC 2018 (norme tecniche per le costruzioni) nel periodo transitorio e la differenza tra opere private ed opere pubbliche

Le NTC 2018, a seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 del dm 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, entreranno in vigore il 22 marzo 2018.

Il CNI ha pubblicato al riguardo una circolare (circolare del 23 febbraio 2018, n. 203), al fine di chiarire le regole circa il periodo transitorio.

Periodo transitorio NTC 2018

Il dm 17 gennaio (art. 2 – Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) prevede che il periodo transitorio è differenziato per opere private ed opere pubbliche.

Opere private

In base all’art. 2 comma 2 del decreto, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).

Opere pubbliche

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il decreto (art. 2 comma 1) individua 3 fattispecie:

  1. opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
  2. contratti pubblici di lavori già affidati
  3. progetti definitivi ed esecutivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018)

Per le opere pubbliche già in esecuzione (prima fattispecie) , nessun problema in merito all’applicazione delle nuove norme.

Per le opere già avviate e i progetti affidati prima del 22 marzo (seconda e terza fattispecie), si possono ancora usare le vecchie solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018).

Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, purché i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008

Decisioni del Consiglio del 15 Febbraio 2018

 

Non sono pubblicate le delibere che riportano dati sensibili

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